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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28736/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP sulla societa' Lewis Medica s.r.l. e sul relativo patrimonio aziendale. Il ricorrente contestava: 1) l'impossibilita' di sequestrare quote societarie appartenenti a soggetti non indagati; 2) l'erroneo richiamo, da parte del GIP, alla normativa sul procedimento di prevenzione (art. 104-bis disp. att. c.p.p.); 3) l'omessa o insufficiente motivazione sul collegamento tra beni sequestrati e attivita' delittuose (asserito mancato asservimento e assenza di elementi probatori sulla fittizieta' delle intestazioni), nonche' la rilevanza della buona fede e della regolarita' contabile dedotte nella memoria difensiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito della questione giuridica la Corte ha affermato che il sequestro preventivo delle quote societarie e' legittimo anche se le quote appartengono a soggetti non indagati quando la misura e' finalizzata a impedire la prosecuzione dell'attivita' criminosa: rileva la gestione supposta illecita e la strumentalita' della societa' alla commissione dei reati. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata e dal compendio intercettivo e probatorio emergeva che la Lewis Medica era stabilmente asservita al dominio dell'indagato (Arcieri Giancarlo) e alla cosca Piromalli, sicche' il vincolo reale alle quote e al patrimonio aziendale e' stato ritenuto proporzionale e idoneo a interrompere il meccanismo criminale. Le censure difensive relative alla buona fede del socio e alla regolarita' formale della contabilita' sono state ritenute questioni di merito non idonee a fondare il ricorso in cassazione. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il vincolo reale puo' essere apposto ai fini impeditivi: il sequestro preventivo puo' colpire il patrimonio societario e le quote per impedire la prosecuzione dell'attivita' criminosa, perche' rileva la gestione ritenuta illecita piuttosto che la mera titolarita'.

  • artt. 810, 813 cod. civ.

    Norme del diritto civile relative alle quote societarie non impediscono l'apposizione del vincolo preventivo: i diritti patrimoniali e amministrativi connessi alle quote possono essere temporaneamente sottratti ai soci mediante custodia giudiziaria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La qualificazione dei reati contestati come partecipazione ad associazione di tipo mafioso e i connessi profili probatori hanno costituito la base per ritenere la societa' asservita alla cosca e giustificare il sequestro preventivo.

  • art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.

    Il richiamo a norme sul procedimento di prevenzione da parte del GIP non ha inciso sulla legittimita' del sequestro: la Corte ha ritenuto che la causa del sequestro delle quote e' autonoma e trovasi in una diversa fonte normativa funzionale alla prevenzione dell'illecito.

  • art. 416-bis, comma 7, cod. pen.

    Richiamata dai difensori ma ritenuta non decisiva: la Corte ha sottolineato che il vincolo e' stato imposto per fini impeditivi in relazione alle fattispecie di associazione aggravata e concorso esterno evocate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo delle quote societarie e' ammissibile anche se le quote appartengono a soggetti non indagati quando la misura mira a interrompere un meccanismo criminale: rileva la gestione e la strumentalita' della societa' rispetto all'attivita' illecita, non la sola titolarita'.
  • Per giustificare il sequestro e' necessario un collegamento tra societa' e reato (asservimento, strumentalita', stabilita' del vincolo): elementi come intercettazioni, redistribuzione di proventi e ruolo di 'dominus' sono indici significativi.
  • La buona fede formale del socio e la regolarita' apparente della contabilità possono essere ininfluenti se la misura ha finalita' impeditiva e sussistono indizi di utilizzo stabile della societa' per fini criminosi.
  • In cassazione non e' consentito trasformare deduzioni di merito in censure di diritto: il ricorso deve prospettare vizi di legittimita' e non la semplice rivalutazione probatoria della motivazione del giudice di merito.
  • Il giudice non e' tenuto ad un'analisi puntuale di tutte le deduzioni difensive se la motivazione del provvedimento impugnato, anche implicitamente, mostra di avere preso in considerazione le questioni rilevanti e risulta logicamente coerente.

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