Cassazione Penale, Ordinanza n. 04577/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato un errore materiale nel dispositivo della precedente sentenza/ordinanza e, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ha disposto la correzione del testo, sostituendo l'indicazione "Corte d'appello di Catanzaro" con "Corte d'appello di Reggio Calabria" quale giudice del rinvio. La correzione è stata effettuata senza formalità di procedura e senza modifica del contenuto sostanziale della decisione già resa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente pronuncia della Corte di cassazione. Nel provvedimento impugnato era stato indicato, per mero refuso, che il giudice del rinvio a seguito di parziale annullamento dovesse essere una sezione della Corte d'appello di Catanzaro, mentre l'organo corretto era una sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Il ricorso/istanza ha quindi riguardato la rettifica dell'indicazione del giudice del rinvio, senza incidere sul merito dell'affermazione di responsabilità o sui capi sostanziali della decisione.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
senza formalità di procedura
La Corte ha fatto applicazione del potere di correzione dell'errore materiale, disponendo la rettifica del dispositivo senza riapertura del giudizio nel merito.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione penale può essere corretto dalla Corte mediante il procedimento di cui all'art. 130 c.p.p., quando l'inesattezza sia meramente formale e il dato corretto sia desumibile con immediatezza dal testo complessivo del provvedimento.
- La correzione dell'errore materiale non incide sull'accertamento di responsabilità né sui capi sostanziali della pronuncia, ma si limita a rendere il dispositivo conforme all'effettiva volontà decisoria già espressa.
- Quando sia indicato erroneamente il giudice del rinvio dopo un annullamento parziale, la rettifica è ammissibile se si tratta di semplice refuso e non di modifica della statuizione processuale sostanziale.
Come è indicizzato
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