Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04577/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato un errore materiale nel dispositivo della precedente sentenza/ordinanza e, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ha disposto la correzione del testo, sostituendo l'indicazione "Corte d'appello di Catanzaro" con "Corte d'appello di Reggio Calabria" quale giudice del rinvio. La correzione è stata effettuata senza formalità di procedura e senza modifica del contenuto sostanziale della decisione già resa.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una precedente pronuncia della Corte di cassazione. Nel provvedimento impugnato era stato indicato, per mero refuso, che il giudice del rinvio a seguito di parziale annullamento dovesse essere una sezione della Corte d'appello di Catanzaro, mentre l'organo corretto era una sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Il ricorso/istanza ha quindi riguardato la rettifica dell'indicazione del giudice del rinvio, senza incidere sul merito dell'affermazione di responsabilità o sui capi sostanziali della decisione.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    senza formalità di procedura

    La Corte ha fatto applicazione del potere di correzione dell'errore materiale, disponendo la rettifica del dispositivo senza riapertura del giudizio nel merito.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una decisione penale può essere corretto dalla Corte mediante il procedimento di cui all'art. 130 c.p.p., quando l'inesattezza sia meramente formale e il dato corretto sia desumibile con immediatezza dal testo complessivo del provvedimento.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sull'accertamento di responsabilità né sui capi sostanziali della pronuncia, ma si limita a rendere il dispositivo conforme all'effettiva volontà decisoria già espressa.
  • Quando sia indicato erroneamente il giudice del rinvio dopo un annullamento parziale, la rettifica è ammissibile se si tratta di semplice refuso e non di modifica della statuizione processuale sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.