Cassazione Civile, Ordinanza n. 17461/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo. Nel giudizio di merito la Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'eccezione del convenuto opposto, aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale, ritenendo che il documento posto a base della decisione di primo grado fosse soltanto una bozza e che, in presenza di un diverso contratto contestuale e di una domanda restitutoria con implicita richiesta di risoluzione contrattuale, fosse necessaria la partecipazione al giudizio anche di un terzo soggetto indicato come comproprietario dell'immobile. La società ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'erronea qualificazione del documento del 3 agosto 2007 come mera bozza di preliminare, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito al documento una valutazione fattuale erronea. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per autosufficienza, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la censura non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì contestava la valutazione di un documento già esaminato dal giudice di merito. La doglianza, quindi, si risolveva in una critica di merito non scrutinabile in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta inammissibile la deduzione, svolta solo in memoria, relativa alla motivazione apparente. Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso nel dispositivo, condannando la ricorrente alle spese e disponendo il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione di un documento o di elementi istruttori già esaminati.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulti e il modo in cui sia stato discusso nel processo, nel rispetto degli oneri di specificità del ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
L'osservanza degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti è necessaria per la scrutinabilità del motivo in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito su un documento o su prove già esaminate.
- Per denunciare omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve individuare in modo puntuale il fatto storico, il relativo supporto documentale o processuale, il momento della sua discussione e la sua decisività.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Le argomentazioni nuove introdotte soltanto con la memoria non possono ampliare il thema decidendum del ricorso per cassazione.
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