Sentenza del 18/09/2015 n. 18376 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso di somme asseritamente versate in eccedenza a titolo di IRPEF e ILOR per il 1996, sostenendo che una perdita su crediti, erroneamente dedotta nel 1995, avrebbe dovuto essere imputata all'esercizio successivo. L'Amministrazione aveva già disconosciuto tale componente negativo nell'accertamento relativo al 1995; la controversia era stata definita mediante condono fiscale ai sensi della L. n. 289/2002, art. 16. La contribuente lamentava omessa pronuncia, contraddittorietà della sentenza e violazione delle norme sul condono e sulla competenza temporale dei componenti negativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendoli infondati. Ha stabilito che la definizione agevolata della lite relativa al 1995 precludeva la successiva richiesta di rimborso concernente il medesimo componente reddituale, anche se riferita all'annualità successiva. La definizione del rapporto tributario mediante condono estingue, in via generale, i reciproci debiti e crediti relativi alla lite, salvo l'eccezione della totale soccombenza dell'Amministrazione prevista dall'art. 16, comma 5, della L. n. 289/2002, non ricorrente nel caso concreto. La società è stata inoltre condannata alle spese, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfetarie e alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
Il recupero delle maggiori somme versate anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario non è consentito, salvo il caso previsto dal comma 5 di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.
La definizione agevolata della lite produce una novazione del rapporto tributario controverso ed estingue i reciproci debiti e crediti tra contribuente e Fisco. Non è quindi possibile chiedere successivamente il rimborso di somme collegate alla medesima pretesa già definita, salvo l'eccezione espressamente prevista per la totale soccombenza dell'Amministrazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 52 e seguenti
Le disposizioni richiamate dalla contribuente in materia di determinazione del reddito e deducibilità dei componenti negativi non consentono di superare gli effetti preclusivi della definizione agevolata della lite.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 127 e 163
Le norme invocate sulla determinazione dell'imposta e sul divieto di duplicazione dell'imposizione non sono state ritenute applicabili in modo da fondare il rimborso, poiché la questione era stata ricompresa nella precedente lite definita con condono.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante condono o altra definizione agevolata, la definizione normalmente chiude il rapporto relativo alla pretesa oggetto della lite e impedisce successive richieste di rimborso collegate alla stessa contestazione.
- La corretta imputazione temporale di un costo o di una perdita non consente, da sola, di ottenere il rimborso se la pretesa fiscale relativa a quel componente è già stata accertata e definita con efficacia estintiva.
- Il divieto di doppia imposizione non prevale automaticamente sugli effetti preclusivi del condono: occorre verificare se la richiesta di rimborso riguarda lo stesso rapporto tributario già definito.
- L'eccezione al divieto di rimborso va valutata restrittivamente e, secondo la pronuncia, opera nel caso specifico di totale soccombenza dell'Amministrazione finanziaria previsto dall'art. 16, comma 5, della L. n. 289/2002.
- Prima di aderire a una definizione agevolata è necessario valutare tutti gli effetti sulle annualità e sui componenti reddituali collegati, perché la definizione può impedire future contestazioni, compensazioni o richieste restitutorie.
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