Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace del 01/03/2019 che li aveva ritenuti penalmente responsabili, in relazione agli artt. 110 e 582 c.p., e li aveva condannati a pene pecuniarie (multe). Le censure riguardano: 1) la presunta tempestività dell'appello nonostante il deposito indicato in calce il 14/03/2019, per un ritardo imputato a problemi del portale telematico che avrebbe impedito l'accesso e l'estrazione della sentenza; 2) la carenza ed apparente genericità della motivazione del Giudice di Pace, con mancata valutazione delle versioni difensive e contrasto tra referto medico e dichiarazioni in udienza; 3) la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena (lamentata da Pasquale D'Amato).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: a) l'appello non fosse la impugnazione consentita trattandosi di sentenze del Giudice di Pace che applicano sola pena pecuniaria, per cui l'impugnazione avrebbe dovuto essere riqualificata come ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 274/2000 e art. 568 c.p.p.); b) i termini di impugnazione sono decorrenti correttamente dal deposito della motivazione (attestato in cancelleria il 14/03/2019) e gli appelli proposti il 14 e il 17 maggio 2019 risultano intempestivi, senza che i ricorrenti abbiano fornito la prova dell'evento impeditivo o di una causa di forza maggiore; c) anche nel merito le censure sono generiche e non autosufficienti: la Corte non ha potuto accogliere richieste di rivalutazione del merito (ricostruzione dei fatti, valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della difesa) e ha ritenuto la motivazione del Giudice di Pace, seppur stringata, sufficiente alla luce del consolidato orientamento sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Infine, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 28/08/2000 n.274, art.37
art.37 D.Lgs. 28/08/2000 n.274
Limita la possibilità di proporre appello contro le sentenze del Giudice di Pace: l'appello è consentito solo se la sentenza applica pena diversa da quella pecuniaria o contiene statuizioni civili relative al risarcimento; altrimenti l'impugnazione utile è il ricorso per cassazione
D.Lgs. 28/08/2000 n.274, art.32 comma 4
art.32, comma 4, D.Lgs. 274/2000
Stabilisce il termine di deposito della motivazione a quindici giorni e, di conseguenza, determina il decorso dei termini per proporre impugnazioni quando le parti sono presenti in udienza
Codice di procedura penale, art.568 comma 5
Prevede la conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando l'appello non è ammesso contro determinate sentenze del Giudice di Pace; qui applicato dal Tribunale di Paola che ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione
Codice di procedura penale, art.192 comma 3
La Corte richiamando la giurisprudenza ha osservato che le regole sulla valutazione delle dichiarazioni (art.192(3)) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa nella stessa misura, e che la valutazione delle stesse rientra nella discrezionalità del giudice di merito
Codice penale, artt.110 e 582
Art.110 (concorso di persone nel reato) e art.582 (lesioni personali): norme sostanziali richiamate per l'imputazione e la condanna a pena pecuniaria
Massime di principio
- Se la sentenza del Giudice di Pace prevede solo pena pecuniaria e non statuizioni civili, l'impugnazione ordinaria è l’appello non è ammesso: va valutata la strada del ricorso per cassazione o la conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
- I termini per proporre impugnazioni decorrono dal deposito della motivazione secondo quanto attestato in cancelleria; il semplice lamentare problemi telematici necessita di prova adeguata per sospendere o spostare il decorso del termine.
- In Cassazione sono inammissibili censure generiche che chiedono la rivalutazione del merito o che non riportano e documentano puntualmente le risultanze istruttorie di cui si deduce il travisamento; il ricorso deve essere autosufficiente e puntuale nelle doglianze.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere valorizzate dal giudice di merito; la Cassazione non rianalizza i fatti e le valutazioni sulla credibilità se non è indicato un vizio giuridico specifico.
- Per ottenere l'annullamento o la rideterminazione della pena bisogna indicare profili di illegittimità o violazione di legge, non la semplice non concordanza sulla valutazione delle prove; le doglianze sugli attenuanti richiedono motivazione giuridica precisa.
- In casi di apparente irregolarità procedurale (es. mancato deposito), conservare e produrre documentazione oggettiva (comunicazioni della cancelleria, access log del portale, attestazioni formali) è essenziale per giustificare ritardi o eccezioni ai termini.
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