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Sentenza

Sentenza n. 4149/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza al giudicato formatosi su cinque decreti ingiuntivi non opposti e muniti di esecutorietà

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna dell'Azienda sanitaria al pagamento di crediti pecuniari relativi a spese legali, riconosciuti in suo favore quale procuratore distrattario mediante cinque decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Napoli, non opposti e muniti del decreto di esecutorietà. L'Amministrazione ha eccepito, anzitutto, la prescrizione decennale dell'actio iudicati, assumendo che il termine decorresse dalla data di adozione o notificazione dei decreti ingiuntivi. Ha inoltre invocato l'applicazione della circolarizzazione obbligatoria dei crediti prevista dall'art. 16-septies, comma 2, lett. b), d.l. n. 146/2021, sostenendo che l'omessa risposta alla circolarizzazione avrebbe determinato la non debenza dei crediti. È stata altresì contestata la validità della notificazione dei decreti ingiuntivi presso una sede diversa da quella dell'attuale Azienda sanitaria. La ricorrente ha prodotto atti di precetto relativi ai decreti, deducendone efficacia interruttiva della prescrizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, affermando che, per il decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la prescrizione decennale dell'actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato e non dalla mera notificazione o adozione del decreto. Ha comunque rilevato che gli atti di precetto prodotti dalla ricorrente costituiscono intimazioni di pagamento idonee a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. Ha escluso l'applicabilità della circolarizzazione obbligatoria prevista dall'art. 16-septies, comma 2, lett. b), d.l. n. 146/2021 ai crediti già cristallizzati in titoli esecutivi giudiziali, ritenendo che tale misura riguardi le partite debitorie commerciali non ancora giudizialmente accertate e non possa comportare la perdita di crediti risultanti da decreti ingiuntivi non opposti e muniti di esecutorietà. Ha respinto anche la contestazione relativa alla notificazione, riconoscendo l'attuale Azienda sanitaria quale soggetto unitario subentrato alle precedenti articolazioni aziendali e quindi passivamente legittimato. Poiché l'Amministrazione non aveva contestato nel merito l'avvenuto pagamento, l'ha condannata a pagare le somme risultanti dai decreti ingiuntivi, con gli accessori previsti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Sono state escluse le spese degli atti di precetto, in quanto riferite all'esecuzione forzata civile e non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. In caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o un suo delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione della critica situazione finanziaria del sistema sanitario regionale e dell'esigenza di non aggravarne l'equilibrio finanziario. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso alla ricorrente del contributo unificato nei limiti versati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza, ordinare il pagamento e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrono ragioni ostative, nella specie individuate nella critica situazione finanziaria del sistema sanitario regionale e nel rischio di aggravamento dell'equilibrio finanziario.

  • art. 647 c.p.c.

    Per il decreto ingiuntivo non opposto e munito del decreto di esecutorietà, il passaggio in giudicato costituisce il momento dal quale decorre la prescrizione decennale dell'actio iudicati.

  • art. 480 c.p.c.

    L'atto di precetto, quale intimazione di pagamento, può avere efficacia interruttiva della prescrizione.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    anche se non è necessaria una particolare formula solenne, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo)

    Un atto scritto interrompe la prescrizione quando individua il debitore, esplicita la pretesa e contiene un'intimazione o richiesta di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto.

  • art. 16-septies, comma 2, lett. b), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215

    qualora i fornitori non diano risposta entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria, il corrispondente debito si intende non dovuto

    La circolarizzazione obbligatoria dei debiti delle aziende sanitarie calabresi deve essere interpretata restrittivamente e in senso costituzionalmente orientato: l'omessa risposta può incidere sulle partite commerciali non ancora giudizialmente accertate, ma non può travolgere crediti già cristallizzati in titoli esecutivi giudiziali.

Massime di principio

  • Nel caso di decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la prescrizione decennale dell'actio iudicati decorre dal passaggio in giudicato e non dalla mera data di emissione o notificazione del decreto.
  • L'atto di precetto interrompe la prescrizione quando individua il debitore, esplicita la pretesa creditoria e contiene un'intimazione o richiesta scritta di pagamento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il diritto.
  • La circolarizzazione obbligatoria prevista per i debiti delle aziende sanitarie calabresi dall'art. 16-septies, comma 2, lett. b), d.l. n. 146/2021 deve essere interpretata restrittivamente e non può determinare la non debenza di crediti già accertati con decreto ingiuntivo non opposto e munito di esecutorietà.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le somme risultanti dal titolo giudiziale e gli accessori aventi titolo nel provvedimento, mentre non sono normalmente ripetibili le spese degli atti di precetto, che riguardano la distinta procedura di esecuzione forzata civile e non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere-dovere di eseguire il giudicato: il potere dell'amministrazione e quello del commissario, quale ausiliario del giudice, concorrono fino all'effettiva esecuzione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTariffe e rapporti con gli utenti
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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