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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14822/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario. In primo grado era stata accertata l’illegittimità di alcuni addebiti praticati dalla banca sul conto del cliente, in particolare capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi ultralegali determinati per relationem agli usi, valute virtuali e commissioni di massimo scoperto; nondimeno, in accoglimento della riconvenzionale dell’istituto di credito, il correntista era stato condannato a pagare il saldo debitore del conto al 31 dicembre 2014. In appello la decisione era stata confermata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il correntista deduceva violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la banca, quale attrice in riconvenzionale per il pagamento del saldo, non avesse assolto l’onere probatorio non avendo prodotto gli estratti conto dell’intero rapporto, e che la Corte di merito avesse erroneamente valorizzato il saldo finale e una pretesa ammissione della banca nelle osservazioni alla c.t.u.; richiamava inoltre giurisprudenza sul rilievo del riconoscimento del correntista e non del creditore in riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, investisse in realtà la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello sulla ricostruzione del saldo di conto corrente. La sentenza impugnata è stata considerata conforme ai principi sul riparto dell’onere della prova nei giudizi in cui entrambe le parti agiscono in accertamento del saldo e il correntista contesta il credito della banca: la mancata produzione di una parte degli estratti conto non impedisce, di per sé, la ricostruzione del rapporto sulla base della documentazione disponibile, degli accertamenti del consulente tecnico d’ufficio e delle condotte processuali delle parti. È stata inoltre valorizzata la portata confessorio-ammissione del riconoscimento della banca circa la correttezza del saldo debitore di euro 14.935,80, quale elemento integrativo della prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell’onere della prova; nel contenzioso sul saldo del conto corrente, ciascuna parte deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e la censura che mira solo a contestare la valutazione delle prove è inammissibile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il motivo formalmente formulato come violazione di legge non può risolversi in una rivalutazione del merito della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente ad oggetto il saldo di un conto corrente, quando una parte agisce per l’accertamento dell’indebito e l’altra chiede il pagamento del saldo, entrambe le parti sono onerate della prova delle rispettive pretese e delle operazioni da cui deriva il saldo contestato.
  • La mancata produzione di parte degli estratti conto non impedisce automaticamente la ricostruzione del rapporto dare/avere, se la documentazione prodotta, gli accertamenti tecnici e le altre risultanze di causa consentono comunque di individuare il saldo finale.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non è ammissibile quando, in sostanza, la parte mira a contestare la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito.
  • Nel contenzioso bancario, il riconoscimento del saldo da parte dell’istituto, emerso nel corso della consulenza o del giudizio, può assumere valore confessoriamente integrativo della prova del credito, nei limiti del materiale acquisito al processo.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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