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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21815/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'imposta proporzionale di registro e ipocatastale relativa a un atto di compravendita di terreni rogato telematicamente il 15/02/2011. Il notaio aveva autoliquidato l'imposta in misura fissa e indicato l'esenzione ipocatastale ritenendo applicabile l'agevolazione prevista per terreni destinati a edilizia economica e popolare ex art.32 DPR 601/73. L'Agenzia ha disconosciuto l'agevolazione per mancanza dei presupposti (assenza di programma PEEP/convenzione) e ha emesso avviso di liquidazione; la CTR Campania ha ritenuto legittimo l'avviso perché, secondo essa, non era provata la convenzione comunale e l'atto unilaterale d'obbligo prodotto tardivamente in appello non sostituiva la convenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del notaio, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo. La Corte ha ritenuto che l'imposta pretesa dall'Amministrazione fosse di natura "complementare" e non "principale" (anche se richiesta successivamente): pertanto la responsabilità solidale del notaio ex art.57 DPR 131/86 non opera. La Corte ha sottolineato che la procedura automatizzata di controllo (art.3-ter d.lgs.463/97) e la responsabilità del notaio si applicano solo quando la maggiore imposta risulti da elementi immediatamente e univocamente desumibili dall'atto registrato telematicamente; nel caso concreto la verifica dell'insussistenza dell'agevolazione richiedeva accertamenti e valutazioni extratestuali che esulano dalla sfera del controllo telematico. Conseguenze processuali: ricorso accolto, spese dei gradi di merito compensate, spese del giudizio di legittimità poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 463/1997 art.3-ter

    1. Gli uffici controllano la regolarita' dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata (...)

    La norma autorizza la procedura di controllo automatizzato sulle registrazioni telematiche ma limita l'intervento dell'ufficio ai casi in cui la maggiore imposta emerga chiaramente dagli elementi desumibili dall'atto; non riguarda pretese fondate su accertamenti extratestuali o valutazioni complesse

  • D.P.R. n. 131/1986 art.42

    "è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso"

    Distinzione tra imposta principale (anche 'postuma' se emergente da errori della autoliquidazione desumibili dall'atto), imposta suppletiva e imposta complementare: la natura della maggiore pretesa fiscale è centrale per determinare la responsabilità del notaio

  • D.P.R. n. 131/1986 art.57

    "la responsabilità solidale del notaio (e del pubblico ufficiale in genere) 'non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive'"

    Limita la responsabilità solidale del notaio al pagamento dell'imposta principale; esclude la sua responsabilità per imposte di natura complementare o suppletiva

  • D.P.R. n. 601/1973 art.32

    Prevede agevolazioni fiscali per atti relativi a immobili destinati ad edilizia economica e popolare; l'applicabilità richiede il verificarsi di specifici presupposti oggettivi (esistenza di programmi/convenzioni comunali) che devono essere valutati sulla base degli elementi disponibili

  • Legge 10/1977 (artt. 7-8 e art.20)

    Norme sull'attuazione di programmi di edilizia economica e popolare e sugli strumenti convenzionali/complementari: la presenza e la forma della convenzione/comprovazione amministrativa è rilevante ai fini dell'agevolazione

  • d.lgs. n. 546/1992 art.58

    Regola la produzione di documenti nel processo tributario; pur essendo prevista la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, la loro rilevanza dipende dalla fase processuale e dalla tempestività

  • codice di procedura civile art.112

    Richiama il divieto di ultrapetizione e l'obbligo del giudice di non pronunciarsi oltre la domanda o sui punti non richiesti; invocato dai ricorrenti con riferimento alla motivazione della CTR

  • codice di procedura civile art.360, 1^ co. n.4

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto e di motivazione; richiamato in relazione a presunte nullità della motivazione della sentenza impugnata

  • codice di procedura civile art.384

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei requisiti, di decidere nel merito anziché rinviare per un nuovo esame; applicata per decidere direttamente l'accoglimento del ricorso

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione emette un avviso di liquidazione a seguito di registrazione telematica, occorre verificare se la maggiore imposta risulti "dagli elementi desumibili dall'atto"; solo in quel caso la pretesa può essere qualificata come imposta principale (anche 'postuma') e la responsabilità solidale del notaio può operare
  • Se la pretesa impositiva richiede accertamenti extratestuali, valutazioni giuridico-fattuali o la verifica di atti/amministrativi successivi (es. esistenza di programmi PEEP o convenzioni comunali), la maggiore imposta ha natura complementare e la responsabilità del notaio non opera
  • La procedura automatizzata prevista dall'art.3-ter d.lgs.463/97 e le verifiche telematiche devono limitarsi ad errori o omissioni oggettivi, univoci e immediatamente desumibili dall'atto; gli uffici non devono estendere il controllo a questioni interpretative complesse in questa fase
  • La presenza in giudizio di documenti prodotti in appello è consentita nel rito tributario, ma la loro efficacia dipende dalla rilevanza sostanziale e dalla natura della questione (se la questione è valutativa/istruttoria, la tardiva produzione potrebbe non trasformare la natura extratestuale della verifica)
  • Per i notai: conservare e trasmettere in modo completo ogni documento e ogni dichiarazione che possa attestare l'esistenza di presupposti agevolativi; tuttavia, se l'agevolazione dipende da atti amministrativi successivi o da valutazioni non immediatamente desumibili, la responsabilità diretta del notaio per eventuali recuperi è limitata
  • Per le parti e i professionisti: se l'agevolazione si fonda su elementi amministrativi (programmi urbanistici, convenzioni comunali), è importante ottenere e allegare prove formali e tempestive (convenzioni, delibere, atti comunali) già all'atto del trasferimento o in fase immediatamente successiva per evitare contestazioni

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