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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34994/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15/04/2025 che ha ripristinato la custodia cautelare in carcere, dopo che la Corte di assise di Napoli aveva ridotto la misura agli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per violazione dei principi di proporzionalità e del minor sacrificio possibile della libertà personale, vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, e lamenta che il Tribunale si sia basato su atti di indagine non acquisiti in dibattimento e su travisamento delle prove (attribuzione di condotte riferibili ad altri imputati). Chiede inoltre che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibili le censure volte a rimettere in discussione il ruolo dell'imputato già accertato in sede di sentenza di condanna (giudicato cautelare), e ha confermato che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere quanto alla misura idonea a contenere le esigenze cautelari per i reati indicati (tra cui l'art. 270). Ha precisato che la presunzione resta relativa solo quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ma assoluta quanto all'adeguatezza della sola custodia carceraria. In ogni caso, la Corte ha inoltre ritenuto che, dai fatti accertati nella sentenza di condanna, non risultassero elementi concreti tali da dimostrare una reale presa di distanza dell'imputato dall'associazione e che permangessero esigenze cautelari affrontabili solo con la custodia in carcere. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante alla luce del concreto riscontro fattuale. Condanna alle spese processuali per il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari

    La Corte interpreta la norma come fonte di una doppia presunzione: relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta quanto all'adeguatezza della sola misura carceraria per i reati indicati; la presunzione di adeguatezza opera sia nella fase di applicazione sia nelle successive vicende cautelari.

  • art. 270 cod. pen. (associazione sovversiva)

    Il reato richiamato rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 275, comma 3; la Corte ritiene che per tali fattispecie il legislatore possa presumere la necessità della custodia carceraria, salvo elementi concreti contrari.

  • art. 270-bis e art. 416-bis cod. pen.

    Riferimenti normativi analoghi usati per motivare la ratio della presunzione contenuta nell'art. 275, comma 3; giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha già ritenuto compatibile tale regime per reati terroristici e di mafia.

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente la sostituzione della misura quando le esigenze risultino attenuate, ma contiene esplicita deroga al regime ordinario in presenza di quanto previsto dall'art. 275, comma 3.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.

    Disposizione che impone motivazione concreta per l'adozione della misura; la presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, solleva il giudice dall'onere motivazionale in relazione all'adeguatezza della misura carceraria.

  • Costituzione, artt. 3, 13 e 27

    Gli articoli sono stati richiamati nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che, alla luce della giurisprudenza costituzionale consolidata, la disciplina dell'art. 275, comma 3, non violi tali principi nel quadro dei reati in questione e, nel caso concreto, la questione è risultata non rilevante.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte cost. sent. n. 191/2020, sent. n. 136/2017, Corte cost. ord. n. 450/1995)

    Citazioni giurisprudenziali usate a sostegno della legittimità della presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per reati di tipo terroristico, mafioso e, per analogia motivazionale, per associazioni sovversive; richiamano il principio che il legislatore può operare una scelta generalizzante entro limiti di ragionevolezza.

Massime di principio

  • Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3 (tra cui art. 270), la norma stabilisce una presunzione assoluta circa l'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere; il giudice può sostituirla solo se emergono elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.
  • La presunzione è relativa solo quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice deve comunque accertare la loro effettiva presenza, ma se persistono la sola misura carceraria è considerata adeguata di regola.
  • Dopo una sentenza di condanna non è possibile rimettere in discussione, nel procedimento cautelare, la gravità indiziaria già accertata (principio del giudicato cautelare); le contestazioni sulla prova devono essere svolte nel giudizio di merito o in sede di impugnazione della sentenza.
  • La questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, può essere ritenuta non rilevante se, nel caso concreto, i fatti accertati giustificano comunque la permanenza delle esigenze cautelari e la misura carceraria.
  • Per ottenere la sostituzione con misura meno afflittiva l'interessato deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari (es. prova di reale distacco dall'associazione, collaborazione autentica, cessazione di attività di comunicazione e di reclutamento).
  • Nel formulare ricorsi cautelari attenersi a rilievi tempestivi e documentati: deduzioni nuove e tardive possono essere escluse o ritenute inammissibili; errori procedurali consistenti o uso di elementi non acquisiti in dibattimento devono essere provati con chiari riferimenti processuali.

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