Sentenza n. 1909/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento -a) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 29.9.2025, n. 93, pubblicata all’albo pretorio informatico comunale dal 4.10.2025 al 18.10.2025, con la quale il Comune di Alba ha approvato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; -b) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 30.7.2025, n. 79, con la quale il Comune di Alba ha adottato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; -c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi - per quanto possa occorrere - il parere della Provincia di Cuneo espresso con determina dirigenziale 5.9.2025, n. 1323, relativo alla compatibilità della Variante Parziale n. 16 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale di Alba di adozione e approvazione della Variante parziale n. 16 al PRGC, nella parte relativa al tracciato stradale contestato, nonché atti connessi
Esito
La controversia
Sette privati hanno impugnato la deliberazione consiliare del 29 settembre 2025, n. 93, di approvazione della Variante parziale n. 16 al PRGC di Alba, e la deliberazione del 30 luglio 2025, n. 79, di adozione, oltre agli atti connessi, contestando il tracciato stradale previsto dalla variante. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di aver modificato il tracciato stradale e annullato in autotutela, in parte qua, la deliberazione di approvazione della variante, richiamando la deliberazione consiliare n. 6 del 28 gennaio 2026 e la successiva deliberazione di Giunta n. 350 del 15 settembre 2026. I ricorrenti hanno confermato l’intervenuta integrale soddisfazione del loro interesse sostanziale e aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Il TAR, rilevato che le sopravvenienze avevano pienamente soddisfatto l’interesse azionato, ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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