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Sentenza

Sentenza n. 1909/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -a) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 29.9.2025, n. 93, pubblicata all’albo pretorio informatico comunale dal 4.10.2025 al 18.10.2025, con la quale il Comune di Alba ha approvato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; -b) della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Alba 30.7.2025, n. 79, con la quale il Comune di Alba ha adottato la Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 7, della L.R. n. 56/1977; -c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compresi - per quanto possa occorrere - il parere della Provincia di Cuneo espresso con determina dirigenziale 5.9.2025, n. 1323, relativo alla compatibilità della Variante Parziale n. 16 con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali.

Giustizia amministrativa202600054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni del Consiglio comunale di Alba di adozione e approvazione della Variante parziale n. 16 al PRGC, nella parte relativa al tracciato stradale contestato, nonché atti connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Sette privati hanno impugnato la deliberazione consiliare del 29 settembre 2025, n. 93, di approvazione della Variante parziale n. 16 al PRGC di Alba, e la deliberazione del 30 luglio 2025, n. 79, di adozione, oltre agli atti connessi, contestando il tracciato stradale previsto dalla variante. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di aver modificato il tracciato stradale e annullato in autotutela, in parte qua, la deliberazione di approvazione della variante, richiamando la deliberazione consiliare n. 6 del 28 gennaio 2026 e la successiva deliberazione di Giunta n. 350 del 15 settembre 2026. I ricorrenti hanno confermato l’intervenuta integrale soddisfazione del loro interesse sostanziale e aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Il TAR, rilevato che le sopravvenienze avevano pienamente soddisfatto l’interesse azionato, ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e varianti
RamiUrbanistica e governo del territorio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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