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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36181/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda una sanzione disciplinare irrogata in ambito penitenziario: a un detenuto era stata applicata l'esclusione dalle attività in comune per dieci giorni perché aveva ceduto ad altro detenuto, senza preventiva autorizzazione, un manoscritto contenente preghiere. Il reclamo contro la decisione del magistrato di sorveglianza era stato rigettato dal tribunale di sorveglianza, dopo precedente annullamento con rinvio. Con il ricorso per cassazione il detenuto ha censurato tale ordinanza, deducendo vizi motivazionali sulla misura disciplinare; la Corte rileva però che, in materia di sanzioni disciplinari penitenziarie, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge. Il motivo è quindi inammissibile nella parte in cui mira a contestare la motivazione oltre il limite della mancanza o apparenza, e per il resto è manifestamente infondato perché l'ordinanza impugnata contiene una motivazione adeguata sulla proporzione della sanzione e sulla sua giustificazione in termini di concreta offensività della condotta, desunta dalla natura del bene ceduto e dalla finalità della lesione.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 6, lett. a), ord. pen.

    Nel sistema delle sanzioni disciplinari penitenziarie il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge.

  • art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.

    Concorre a limitare il sindacato di legittimità, escludendo che il ricorso possa investire vizi motivazionali diversi dalla mancanza o mera apparenza della motivazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di impugnazione delle sanzioni disciplinari penitenziarie, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge; non è quindi deducibile un generico vizio di motivazione, salvo che la motivazione sia mancante o meramente apparente.
  • La valutazione della legittimità della sanzione disciplinare può considerarsi adeguatamente motivata quando il provvedimento non si limiti al dato formale della violazione, ma espliciti anche la concreta offensività della condotta e la ragione della misura irrogata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ritenuto equo, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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