Cassazione Penale, Sentenza n. 26310/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'11/07/2022. Il ricorrente contestava: 1) la sua responsabilità per le violazioni della misura di prevenzione (obbligo di soggiorno con divieto di uscire dalle ore 21:00 alle 07:00) in relazione agli episodi del 7 gennaio 2016 e del 20 e 21 aprile 2016, sostenendo carenza dell'elemento soggettivo e travisamento della prova; 2) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra tutti i reati contestati e quelli per cui era già stato giudicato, lamentando che la Corte d'appello si fosse basata su considerazioni generiche sulla personalità e non su concreti elementi fattuali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha escluso il travisamento della prova, ritenendo legittima e logicamente congrua la valutazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (assenza dall'abitazione accertata tramite controlli e mancata credibilità delle giustificazioni difensive, non provata l'abitudine all'assunzione di farmaci); in particolare il ritardo di qualche minuto nel rientro è stato valutato alla luce delle precedenti violazioni e della distanza rilevata nel caso del 21 aprile 2016. Quanto al secondo, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello di non riconoscere la continuazione, perché mancavano elementi idonei a dimostrare un progetto criminoso unitario sin dall'inizio, anche alla luce dell'intervallo temporale tra i fatti. A carico del ricorrente è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma invocata per contestare la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la Corte ha ritenuto provata la violazione tramite accertamenti di polizia che hanno riscontrato l'assenza dell'imputato dall'abitazione negli orari vietati.
art.99, comma 2, nn.2 e 3 e commi successivi, cod. pen.
Riguarda la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale utilizzata quale aggravante: la Corte territoriale aveva applicato l'aggravante in relazione alla condizione personale dell'imputato.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi di ricorso in Cassazione (ambito e limiti del devolutum), ossia per la riproduzione dei motivi nei limiti consentiti.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione; illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto tali censure riconducibili a una rivalutazione di merito non ammissibile in Cassazione.
art.81, comma 2, cod. pen.
Principio relativo alla continuazione e al progetto criminoso unitario: la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali per escludere la continuazione in mancanza di elementi che dimostrino un disegno criminoso unitario sin dall'inizio.
art.616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma di questa disposizione.
art.23 d.l. n.137/2020 (richiamo nella requisitoria)
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico ministero; la Corte ha preso atto della richiesta di rigetto del ricorso formulata dal P.G.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: i rilievi che chiedono una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili se non si dimostra un vizio di travisamento della prova di macroscopica evidenza.
- Per ritenere l'elemento soggettivo nelle violazioni delle prescrizioni di una misura di prevenzione sono necessari elementi concreti che colleghino l'assenza dall'abitazione alla volontà dell'imputato; ritardi anche di pochi minuti possono integrare la violazione se supportati da riscontri oggettivi e da precedenti violazioni.
- Il riconoscimento della continuazione richiede di poter desumere, anche sommariamente, un progetto criminoso unitario sin dall'inizio; intervali temporali significativi e l'assenza di elementi che indichino un disegno unico ostano al riconoscimento.
- Le doglianze sulla motivazione devono evidenziare illogicità manifeste o contraddizioni tali da essere percepite ictu oculi; difetti di argomentazione non macroscopici non sono ritenuti idonei a fondare la cassazione.
- La credibilità delle giustificazioni difensive (es. assunzione di farmaci, stato di incoscienza) richiede elementi di riscontro probatorio: affermazioni non comprovate possono essere ritenute inidonee a scalfire gli accertamenti di polizia.
- La presenza di recidiva e precedenti violazioni incide sulla valutazione complessiva della condotta e può giustificare rigidità nella valutazione di comportamenti ripetuti, anche se singolarmente di lieve entità.
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