Sentenza n. 3228/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale a seguito dell'istanza n. CA/2024/113985 del 02/07/2024 presentata dall'Soc. Antica Taverna AL.BA. s.r.l., in persona dell'amministratrice unica Sig.ra Alessandra Fondi, presso il competente Municipio Roma I Centro di Roma Capitale - U.O. Amministrativa e Affari Generali, con cui la società ricorrente chiedeva il rilascio di nuova concessione di occupazione suolo pubblico - attività di somministrazione alimenti e bevande, per il locale ristorante sito in Roma, Via Milazzo, 10-12; nonché per l'accertamento dell'obbligo di Roma Capitale di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la conseguente condanna dell'amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto, con richiesta di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ ANTICA TAVERNA AL.BA. S.R.L il 9/1/2026: per l’annullamento del provvedimento di diniego all’istanza di rilascio di nuova concessione di occupazione suolo pubblico permanente a servizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande presentata dall’Antica Taverna Al.Ba S.r.l., locale ubicato in via Milazzo n. 10-12, con prot. CA/113985 del 02.07.2024, rilasciato in data 29/10/2025 da Roma Capitale, Municipio Roma I, U.O. Amministrativa, E.Q. SUAP ambito Centro Storico, Ufficio Concessioni Occupazione di Suolo Pubblico (O.S.P.) –Municipio I, Numero Repertorio CA/2365/2025 del 29/10/2025 e Numero Protocollo CA/212654/2025 del 29/10/2025 – notificato alla ricorrente in data 31/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza di nuova concessione permanente di occupazione di suolo pubblico, successivamente sostituito da un provvedimento espresso di diniego impugnato con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha agito contro il silenzio di Roma Capitale sull’istanza presentata il 2 luglio 2024 per ottenere una nuova concessione di occupazione permanente di suolo pubblico a servizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’amministrazione a provvedere e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha adottato, il 29 ottobre 2025, un provvedimento espresso di diniego, notificato il 31 ottobre 2025, che la società ha impugnato con motivi aggiunti. La decisione in esame riguarda quindi il ricorso originario avverso il silenzio e la conseguente questione processuale relativa alla prosecuzione del giudizio sul diniego sopravvenuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso originario avverso il silenzio, poiché l’amministrazione ha successivamente adottato un provvedimento espresso di diniego, facendo venire meno l’interesse a ottenere una pronuncia sull’inerzia. Quanto ai motivi aggiunti contro il diniego, il giudice ha applicato l’art. 117, comma 5, c.p.a., secondo cui il provvedimento espresso sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti e l’intero giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo atto. Ha pertanto convertito il rito da camerale a ordinario e rinviato la trattazione dei motivi aggiunti all’udienza pubblica che sarà fissata con separato provvedimento. La decisione è non definitiva; le spese sono state riservate all’esito della decisione sui motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
La disposizione consente, nell’ambito del giudizio sul silenzio, la richiesta di nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto la richiesta non è stata esaminata nel merito perché il successivo provvedimento espresso ha superato il silenzio.
art. 117, comma 5, c.p.a.
«Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito»
Il provvedimento espresso sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti e il giudizio prosegue secondo il rito proprio dell’atto impugnato; nel caso concreto ciò ha comportato la conversione dal rito camerale al rito ordinario.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della pronuncia non definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto contro il silenzio dell’amministrazione, l’adozione sopravvenuta di un provvedimento espresso relativo alla medesima istanza determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’inerzia e comporta l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio.
- Quando, nel corso del giudizio sul silenzio, sopravviene un provvedimento espresso o un atto connesso all’oggetto della controversia, il provvedimento può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e secondo il rito previsto per il nuovo atto.
- L’impugnazione del provvedimento espresso sopravvenuto con motivi aggiunti determina la prosecuzione dell’intero giudizio secondo il rito applicabile al nuovo provvedimento; pertanto, il rito camerale del giudizio sul silenzio deve essere convertito in rito ordinario quando tale sia il rito previsto per la cognizione sull’atto espresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →