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Sentenza

Sentenza n. 463/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 784/2023, del 7.11.2023, e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 784/2023 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha inoltre chiesto il pagamento degli interessi legali. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato il 17 marzo 2025, la notificazione della sentenza all'Amministrazione il 16 febbraio 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 1 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento di euro 2.000,00, oltre agli accessori espressamente individuati e computati nel titolo secondo legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha respinto la richiesta di pagamento degli interessi legali autonomamente formulata, poiché la sentenza del Tribunale di Marsala non disponeva nulla al riguardo e il giudice dell'ottemperanza non può ampliare il contenuto del titolo esecutivo. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato e provveda entro gli ulteriori 60 giorni. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'accoglimento soltanto parziale delle domande.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto rispettato tale adempimento.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È richiamato quale base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al comando giudiziale entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve mantenersi entro i limiti oggettivi del giudicato e non può riconoscere somme, interessi o altri accessori non previsti dal titolo posto in esecuzione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, prevedendo che il commissario si attivi, su istanza della parte, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e disponga di un ulteriore termine per l'esecuzione.
  • La proposizione dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le azioni esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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