Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4507/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Istanza del Procuratore generale volta alla revoca del beneficio dell'indulto concesso a Bruno Belsole (ordinanza del 27/12/2010) sulla base di una successiva sentenza di condanna della Corte d'appello di Napoli (19/10/2012, irrevocabile il 4/06/2013) che comprendeva anche un delitto non colposo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) commesso nel periodo 2004 - aprile 2007; la revoca era chiesta perché tale delitto risulterebbe commesso entro i cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241/2006 e sanzionato con pena detentiva non inferiore a due anni, condizione che legittimerebbe la revoca dell'indulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto emesso dalla Corte di appello di Napoli. La Cassazione ha rilevato che, al momento della richiesta di revoca, sussistevano le condizioni previste dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241/2006: il beneficiario aveva commesso, come risultante da sentenza acquisita agli atti, un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata e la vicenda rinviata alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 2006 (indulto)

    La Corte ha applicato il comma 3 dell'art. 1: l'indulto può essere revocato se il beneficiario ha commesso, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni. Nel caso di specie tale condizione risultava verificata.

  • D.P.R. n. 309 del 1990

    L'art. 74 incrimina il traffico e la detenzione di stupefacenti; la sentenza di condanna richiamata includeva un delitto ai sensi dell'art. 74 commesso nel periodo 2004 - aprile 2007, parte del quale rientra nei cinque anni rilevanti per la revoca dell'indulto.

  • Codice di procedura penale

    artt. 657, 663 e 666 c.p.p.

    Le norme processuali sono state richiamate dal ricorrente come presunte violazioni; tuttavia la Corte di Cassazione ha deciso il ricorso sulla base della sussistenza dei presupposti sostanziali per la revoca dell'indulto (art. 1 L. n. 241/2006) senza entrare in una dettagliata reinterpretazione di tali articoli procedurali nel dispositivo.

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto è possibile se, al momento della richiesta, esiste una condanna irrevocabile che dimostra la commissione di un delitto non colposo entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'indulto e con pena detentiva non inferiore a due anni.
  • Quando una sentenza copre un arco temporale di commissione dei reati che si estende oltre il termine di cinque anni, è sufficiente che almeno una parte del reato (o un reato contestato) sia stata commessa entro i cinque anni perché possa operare il presupposto per la revoca, purché ricorra la condanna con la pena minima prevista.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare le risultanze processuali e le date effettive dei fatti oggetto di condanna; un rigetto fondato su un'errata valutazione delle date o sul considerare solo parte delle fattispecie può essere annullato in sede di legittimità.
  • Il richiedente la revoca (in genere la Procura) deve documentare chiaramente che le condizioni previste dalla norma sono soddisfatte (periodo dei fatti, natura non colposa del reato, pena applicata).
  • In caso di dubbio sulla sussistenza dei presupposti sostanziali, la Corte di cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio al fine di una più compiuta valutazione di merito da parte del giudice dell'esecuzione.
  • Le censure procedurali (violazioni di norme di procedimento) possono essere richiamate, ma la decisione può essere presa sul piano sostanziale se i presupposti di legge per la revoca risultano comunque accertati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.