Sentenza n. 4803/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia in Yaoundé–Camerun – in data 01.12.2025 prot. 1199, notificato alla ricorrente in data 05.12.2025, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia in Yaoundé
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il ricorso era corredato da una procura risalente al 14 settembre 2025, conferita per l’assistenza stragiudiziale relativa alla domanda di visto e, solo in caso di futuro ed eventuale diniego, per proporre ricorso al TAR. La ricorrente ha chiesto un termine per produrre una nuova procura formalmente valida, sostenendo l’impossibilità di ottenere l’apostille in Camerun. L’Amministrazione ha eccepito la nullità della procura. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità derivante dalla nullità della procura. La procura allegata al ricorso è stata ritenuta priva del requisito di specialità, perché riferita a più affari, anche stragiudiziali, e perché la rappresentanza processuale era configurata come evento futuro e incerto. Inoltre, la procura non aveva la forma di scrittura privata autenticata, poiché la sottoscrizione era stata autenticata dal difensore in Camerun, al di fuori del territorio nazionale, oltre i limiti territoriali del potere certificativo attribuitogli dalla legge processuale. La ricorrente ha successivamente depositato, il 6 marzo 2026, una nuova procura rilasciata davanti a un notaio camerunense e legalizzata, chiedendo che essa sanasse il vizio originario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La procura allegata al ricorso è stata ritenuta invalida sia per difetto di specialità sia per l’inidoneità dell’autenticazione effettuata dal difensore all’estero. Ne consegue che il difensore non era validamente munito di procura speciale e che il ricorso, pur materialmente sottoscritto, era giuridicamente privo della sottoscrizione richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; tale carenza determina la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il successivo deposito di una nuova procura non è stato ritenuto idoneo a sanare il vizio, poiché l’art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile: dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non sussisteva un’oggettiva incertezza giuridica, né erano ravvisabili gravi impedimenti di fatto; inoltre, vi sarebbe stato tempo sufficiente per acquisire una procura valida prima della notifica, effettuata a ridosso della scadenza del termine decadenziale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Resta ferma la possibilità per la ricorrente di ripresentare la domanda di visto.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio celebrato in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte che può stare in giudizio personalmente oppure quella del difensore validamente munito di procura speciale.
art. 83, commi 1 e 3, c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme previste dalla norma; l’autenticazione da parte del difensore è ammessa nei casi stabiliti dal comma 3 e, secondo il giudice, opera esclusivamente entro il territorio nazionale.
art. 2703 c.c.
l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive
La validità dell’autenticazione presuppone l’attestazione del pubblico ufficiale secondo le modalità previste dalla legge.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto di sottoscrizione e la conseguente inidoneità del ricorso a instaurare validamente il giudizio possono essere rilevati d’ufficio.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
È nullo il ricorso privo della sottoscrizione richiesta dalla legge; la nullità consegue anche alla mancanza giuridica della sottoscrizione derivante dall’assenza di una valida procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della sanatoria della procura invalida non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la struttura del rito amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disposizione, invocata dalla ricorrente insieme all’art. 182 c.p.c., non consente di sanare nel processo amministrativo il vizio originario della procura secondo la disciplina civilistica richiamata.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può definire la causa rilevando previamente alle parti il possibile profilo di inammissibilità e la possibilità di decisione mediante sentenza semplificata.
art. 60 c.p.a.
Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero è soggetta alla legge processuale italiana; quando l’autenticazione è effettuata dal difensore ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., il relativo potere certificativo opera soltanto entro il territorio nazionale.
- La procura richiesta per proporre ricorso amministrativo deve essere speciale e riferita allo specifico giudizio; non è sufficiente una procura cumulativa comprendente attività stragiudiziali e una rappresentanza processuale subordinata a un evento futuro e incerto.
- Nel processo amministrativo la sottoscrizione del ricorso è intesa in senso giuridico: manca la sottoscrizione quando l’atto è firmato da un difensore privo di una valida procura speciale, anche se la firma materiale del difensore è presente.
- La procura alle liti deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso amministrativo. La successiva produzione di una procura valida non sana la nullità originaria del ricorso, poiché l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo.
- La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non può essere concessa, per ricorsi notificati dopo la pubblicazione di una pronuncia chiarificatrice dell’Adunanza Plenaria, in assenza di oggettive ragioni di incertezza giuridica o di gravi impedimenti di fatto; la sua applicazione non può alterare la parità delle parti rispetto ai termini decadenziali.
- La nullità del ricorso derivante dalla mancanza giuridica della sottoscrizione e dalla carenza di valida procura speciale è rilevabile d’ufficio e determina l’inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →