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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 15644 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi al 2006, contestando il calcolo dell'imposta e delle sanzioni su un complesso residenziale derivante dalla ristrutturazione di una precedente colonia. In particolare, sosteneva che durante i lavori la base imponibile dovesse essere costituita dal valore dell'area edificabile, oppure che spettasse la riduzione del 50% prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione degli avvisi, omessa pronuncia dei giudici di merito, violazione delle norme catastali, lesione del legittimo affidamento per il comportamento tenuto dal Comune negli anni precedenti e applicabilità della continuazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per gli immobili iscritti in catasto, l'ICI deve essere calcolata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta, applicata ai relativi moltiplicatori. Eventuali variazioni del classamento o della rendita devono essere richieste dal contribuente all'Agenzia del Territorio e non possono essere fatte valere incidentalmente contro il Comune nel giudizio ICI. Il criterio del valore dell'area previsto per gli immobili in demolizione o ricostruzione richiede una specifica comunicazione catastale, omessa dalla società. Anche la riduzione per inagibilità non opera automaticamente e richiede una specifica richiesta e la relativa prova. Il legittimo affidamento può escludere sanzioni e accessori, ma non elimina il tributo dovuto. È stata inoltre esclusa la continuazione delle sanzioni relative ad annualità diverse, anche perché le violazioni precedenti erano già state contestate con atti separati. La società è stata condannata a pagare al Comune Euro 2.500, oltre accessori e spese generali, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2 e 5

    "Per i fabbricati iscritti in catasto" il valore è determinato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti dalla legge.

    L'iscrizione catastale, o la necessaria iscrivibilità dell'immobile, costituisce presupposto sufficiente per l'applicazione dell'ICI; la base imponibile è quella risultante dalla rendita catastale vigente, salvo variazioni tempestivamente comunicate e definite dall'ufficio catastale competente.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6

    Per fabbricati preesistenti demoliti e ricostruiti può applicarsi il valore dell'area edificabile durante i lavori, ma solo se il contribuente presenta una specifica istanza all'Agenzia del Territorio all'inizio o durante la demolizione e fino all'ultimazione del nuovo edificio.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1

    La riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili non si applica automaticamente e non consente, fino al nuovo accatastamento, di sostituire la rendita catastale con il valore dell'area.

  • Legge n. 212 del 2000, artt. 6, 7 e 10

    L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e di diritto dell'imposizione, ma non deve confutare preventivamente tutte le difese del contribuente. Il legittimo affidamento può incidere su sanzioni, interessi e altri effetti accessori, ma non esclude la debenza del tributo fondato su presupposti oggettivi.

  • Art. 2697 c.c.

    La disciplina dell'onere della prova riguarda la fase contenziosa e non impone che l'avviso di accertamento contenga già l'indicazione dettagliata delle prove o delle prove negative relative alle contestazioni del contribuente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato sostanzialmente la questione, anche mediante l'enunciazione di un principio giuridico incompatibile con la tesi della parte.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 5 e 6

    In materia ICI, alle violazioni riferite ad annualità d'imposta diverse si applicano sanzioni autonome; la continuazione può essere interrotta da precedenti atti di contestazione notificati al contribuente e non opera necessariamente quando le violazioni non sono omogenee.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per i tributi immobiliari collegati al catasto, il Comune deve normalmente utilizzare i dati catastali ufficiali vigenti alla data prevista dalla legge; il contribuente non può contestare incidentalmente la rendita o il classamento nel giudizio contro l'avviso comunale.
  • Chi ristruttura, demolisce, ricostruisce o fraziona un immobile deve attivarsi tempestivamente presso l'autorità catastale per comunicare le variazioni. La conoscenza informale dei lavori da parte del Comune non sostituisce gli adempimenti catastali.
  • Il criterio del valore dell'area durante la demolizione o ricostruzione e le agevolazioni per inagibilità richiedono il rispetto delle specifiche condizioni normative e, ove previsto, una richiesta espressa del contribuente.
  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato se indica i dati catastali e i parametri normativi che consentono di determinare l'imposta; non deve necessariamente rispondere in dettaglio alle difese prospettate dal contribuente in giudizio.
  • La tolleranza o l'inerzia dell'ente impositore negli anni precedenti non crea, di regola, un affidamento idoneo a impedire il recupero del tributo per gli anni successivi. Può eventualmente incidere sulle sanzioni, ma non sull'imposta principale.
  • Per ottenere riduzioni o esenzioni il contribuente deve presentare tempestivamente le dichiarazioni o istanze richieste e conservare la documentazione che dimostri i presupposti dell'agevolazione.
  • Le sanzioni relative a diverse annualità sono normalmente autonome; la continuazione non è automatica, soprattutto quando vi siano precedenti atti di contestazione o violazioni di natura diversa.

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