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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22180/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di incendio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse travisata perché l'incendio sarebbe partito da un'area più a valle rispetto al punto in cui egli era stato ripreso mentre lanciava l'asserita esca incendiaria; 2) vizio di motivazione, perché la sentenza non avrebbe chiarito la natura dell'oggetto lanciato, poi qualificato come esca incendiaria; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello, prive di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata e comunque dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano generici e aspecifici perché riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che il primo motivo tendeva a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    indicato come titolo del delitto per cui l'imputato era stato condannato in appello, confermato nel merito dal giudice territoriale

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso travisamento della ricostruzione fattuale e probatoria

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    richiamato per affermare che il vizio deducibile in cassazione deve riguardare la motivazione nei limiti tassativi previsti dalla norma

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    indicato come base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, perché integra un vizio di aspecificità.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura degli elementi di fatto né una nuova valutazione delle risultanze processuali, essendo riservata al giudice di merito la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.
  • La denuncia di travisamento o di vizio motivazionale non può risolversi in una mera contrapposizione tra una diversa ricostruzione dei fatti e quella accolta nella decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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