Cassazione Penale, Ordinanza n. 18521/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Sciacca nei confronti di un imputato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mazza da baseball in metallo lunga complessivamente sessanta centimetri, detenuta sotto il sedile anteriore destro dell'autovettura. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva con due motivi l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo in sostanza che non ricorressero i presupposti della fattispecie incriminatrice e che la motivazione fosse carente nella qualificazione dell'oggetto e nella valutazione delle spiegazioni fornite dall'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero incentrate su una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha reputato logico e coerente il ragionamento dei giudici di merito nel qualificare l'oggetto come arma impropria, valorizzandone le dimensioni e le caratteristiche strutturali idonee a conferire elevata potenzialità offensiva, nonché nel giudicare incongrue e mutevoli le giustificazioni addotte dall'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
punisce il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di strumenti atti a offendere; nel caso concreto la mazza da baseball in metallo è stata ritenuta arma impropria per le caratteristiche e la potenzialità offensiva.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
invocato per dedurre erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato per dedurre carenza di motivazione.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio.
- La qualificazione di un oggetto come arma impropria o strumento atto a offendere può essere fondata sulle sue dimensioni, sulla struttura materiale e sulla concreta attitudine offensiva, anche indipendentemente da un uso effettivamente aggressivo.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando contesta l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di primo e secondo grado senza evidenziare reali illogicità, contraddizioni o violazioni di legge nella motivazione impugnata.
- Le spiegazioni dell'imputato sulla detenzione o sul trasporto di uno strumento offensivo devono essere logicamente plausibili e coerenti; se risultano mutevoli o incongrue, possono essere legittimamente disattese dai giudici di merito.
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