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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44222/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la condanna per duplice incriminazione relativamente al delitto di detenzione della stessa arma, ma aveva ritenuto distinti e non unici i due delitti di porto di arma da fuoco (uno in occasione di una rapina, l'altro per la cessione dell'arma a terzo a scopo intimidatorio). Il ricorrente lamentava: 1) mancata partecipazione al processo di cognizione per assenza di notifica del decreto di citazione (nullità), 2) omissione del giudice dell'esecuzione nel valutare che i due porti di arma costituissero un'unica condotta (bis in idem/continuazione), e 3) mancata applicazione d'ufficio della continuazione nonostante l'assenza di una istanza specifica da parte sua.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Principali argomentazioni: a) la doglianza sulla mancata partecipazione al processo di cognizione è inammissibile per carenza di interesse dinanzi al giudice dell'esecuzione, poiché la questione attiene alla nullità del processo di cognizione e avrebbe dovuto essere proposta mediante istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.; b) il giudice dell'esecuzione non può riesaminare i fatti accertati in sentenza divenuta irrevocabile e quindi non poteva modificare l'accertamento della diversa natura delle due condotte di porto d'arma; c) l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. richiede l'impulso di parte (pm, interessato o difensore) perché il giudice dell'esecuzione valuti istituti come la continuazione, salvo casi di amnistia/indulto, per cui non poteva essere fatta una valutazione d'ufficio in assenza di richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 1, cod. proc. pen.

    il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore

    La norma è interpretata nel senso che il procedimento di esecuzione richiede l'impulso di parte per valutare questioni come la continuazione; il giudice dell'esecuzione non può decidere d'ufficio, salvo ipotesi di amnistia o indulto.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata come strada procedurale corretta per ottenere la rescissione di un giudicato per nullità del processo di cognizione (es. mancata notifica): la questione sulla nullità non poteva essere risolta dal giudice dell'esecuzione, ma doveva essere sollevata mediante istanza di rescissione del giudicato.

  • art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla nullità insanabile degli atti del procedimento di esecuzione adottati d'ufficio al di fuori delle ipotesi consentite (esclusione del potere del giudice dell'esecuzione di decidere senza impulso di parte).

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio secondo cui l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla parte in caso di inammissibilità richiede l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi contrari la Corte ha confermato l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non è competente a riesaminare o annullare le questioni di merito accertate da sentenze divenute irrevocabili: per impugnare vizi di notifica o nullità del processo di cognizione occorre la procedura di rescissione del giudicato (art. 629-bis).
  • La mancata pronuncia del giudice su questioni che sono inammissibili 'ah origine' non è impugnabile per carenza di interesse, perché anche un'eventuale pronuncia favorevole non produrrebbe effetti utili.
  • Per ottenere che il giudice dell'esecuzione riconosca istituti che incidono sulla determinazione della pena (es. continuazione), è necessario che la parte, il difensore o il pubblico ministero avanzino espressa richiesta; il giudice non può decidere d'ufficio salvo casi eccezionali (amnistia/indulto).
  • Se si contesta la sovrapposizione o identità di più addebiti (bis in idem/continuità), è fondamentale allegare e chiedere espressamente tale valutazione in sede di esecuzione o, preferibilmente, già in sede di merito o mediante gli strumenti processuali idonei se la sentenza è divenuta definitiva.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione, valutare l'interesse reale alla pronuncia: questioni improprie per quella sede sono destinate a essere dichiarate inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni.

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