Cassazione Penale, Sentenza n. 12211/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 15/12/2020 che aveva rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento di cumulo di esecuzione di pene concorrenti e dell'ordine di esecuzione (provvedimento della Procura dell'8/8/2019) in considerazione della pretesa preclusione del giudicato esecutivo relativa al ricalcolo della pena in regime di cumulo parziale per reati commessi dopo l'estradizione. Il ricorrente sosteneva che la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 10/6/2005 fosse già stata valutata dal precedente giudice dell'esecuzione (provvedimento 4/8/2019) e che la rivisitazione operata dalla Procura violasse il giudicato esecutivo e, se ammessa, avrebbe offeso gli artt. 6 e 7 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza. Ha ritenuto che il GIP di Bologna, giudicando in sede di rinvio, avesse correttamente applicato il principio secondo cui il giudicato esecutivo preclude solo le questioni effettivamente dedotte e decise nella precedente decisione definitiva. Ha condiviso la valutazione che, sebbene i fatti rilevanti fossero preesistenti, essi non erano stati oggetto di considerazione nella precedente decisione, la quale era limitata a verificare la compatibilità dell'ergastolo con gli impegni estradizionali. Per tale motivo la Procura ha potuto procedere a nuovo cumulo distinguendo i titoli esecutivi e operando il cumulo parziale per i reati successivi all'estradizione. Per legge (art. 606 c.p.p.) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di procedimento.
Norme richiamate
art. 73, comma 2, cod. pen.
La Corte ha richiamato che il comma 2 dell'art. 73 cod. pen. determina l'applicazione dell'ergastolo quando concorrano più delitti con pene non inferiori a 24 anni, spiegando come il cumulo del 2012 portasse a ergastolo per effetto di quella disposizione
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Il provvedimento iniziale aveva ritenuto che la pena concreta fosse caratterizzata dal regime limitativo dell'art. 4-bis (conseguente esclusione di alcuni benefici), elemento valutato in relazione agli impegni estradizionali e alla compatibilità della pena dell'ergastolo con le garanzie fornite dallo Stato italiano
art. 78 cod. pen.
Richiamato quale criterio moderatore del cumulo; la decisione ha spiegato la differenza tra cumulo unico e cumulo parziale e quando applicare il criterio della unicità delle pene concorrenti
art. 416-bis cod. pen. e art. 74 DPR 309/90
Indicate come reati commessi dopo l'estradizione per i quali andava applicato il regime del cumulo parziale, incidendo sul ricalcolo complessivo della pena eseguibile
art. 721 codice di rito
Citato nel provvedimento come norma rispetto alla quale alcuni titoli esecutivi non incontravano limiti in ragione della data dei fatti rispetto all'estradizione; la Corte ha rilevato che tale dato era già indicato nel cumulo del 2012
artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati dalla difesa come presunta violazione in caso di ricalcolo retroattivo della pena; la Corte non ha ritenuto fondata tale censura alla luce della corretta applicazione del principio sulla preclusione del giudicato esecutivo
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento giuridico richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il giudicato esecutivo preclude soltanto le questioni effettivamente dedotte e decise nella precedente decisione definitiva; questioni non dedotte o non valutate, anche se deducibili, possono essere riaperte se emerge che non sono state esaminate.
- La Procura può procedere a un nuovo cumulo o a ricalcoli della pena quando emergano elementi o profili non considerati nel giudizio esecutivo precedente (es. titoli riferiti a reati commessi dopo l'estradizione) e non già quando si tratti di mera ripetizione del medesimo oggetto già deciso.
- La distinzione tra cumulo unico e cumulo parziale va valutata in base alla temporalità dei reati rispetto all'inizio dell'espiazione: reati commessi dopo l'estradizione o dopo l'inizio dell'espiazione possono giustificare il cumulo parziale e un diverso calcolo della pena residua.
- Per il soggetto condannato è essenziale impugnare tempestivamente i provvedimenti dell'esecuzione nei profili che si ritengano viziati; l'assenza di impugnazione può rendere difficoltosa l'ottenimento di tutela quando la questione sia stata effettivamente decisa.
- Le censure di violazione dei diritti CEDU (es. art. 6 e 7) richiedono una concreta lesione derivante da un mutamento retroattivo e ingiustificato della posizione sanzionatoria; la semplice ricalcolazione motivata su elementi non precedentemente valutati non integra automaticamente tale violazione.
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