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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34074/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 19 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di due anni di reclusione per il reato previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019. Gli era stato contestato di avere presentato domanda per il reddito di cittadinanza benché un altro componente convivente del medesimo nucleo familiare percepisse già il beneficio; l’imputato lo aveva ricevuto da settembre 2019 a novembre 2020, per complessivi 7.500 euro. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il danno dovesse essere valutato considerando la differenza tra quanto percepito e quanto, a suo dire, sarebbe comunque spettato. Ha inoltre richiamato pagamenti effettuati tramite bonifici a un fondo istituito dal Comune di Milano. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La doglianza relativa all’art. 131-bis c.p. non supera la valutazione della Corte d’appello, secondo cui la percezione del reddito di cittadinanza da parte di un componente convivente dello stesso nucleo familiare impediva l’erogazione all’altro; i bonifici al fondo del Comune di Milano sono stati ritenuti estranei al procedimento e irrilevanti rispetto alla percezione indebita di 7.500 euro e al conseguente danno per l’amministrazione pubblica. Anche il motivo sulle attenuanti generiche è infondato: il giudice può negarle in mancanza di elementi positivi e non è sufficiente il solo stato di incensuratezza; non deve esaminare ogni elemento dedotto, purché consideri quelli decisivi e le specifiche deduzioni dell’interessato. Nel caso concreto non erano stati indicati elementi favorevoli e la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019

    la percezione del reddito da parte di uno dei due soggetti conviventi, appartenente al medesimo nucleo familiare, impedisce l'erogazione in favore dell'altro.

    La percezione del beneficio da parte di un componente convivente del nucleo familiare esclude l’erogazione in favore dell’altro componente.

  • art. 131-bis c.p.

    Inoltre, ha affermato che i pagamenti con bonifici effettuati dal ricorrente in favore di un fondo istituito dal Comune di Milano non afferiscono all'odierno procedimento, e sono quindi irrilevanti, avendo il ricorrente percepito il beneficio economico da settembre 2019 a novembre 2020, per un totale di euro 7500, con contestuale danno per l'amministrazione pubblica.

    Nel caso concreto, la causa di non punibilità per particolare tenuità non è stata riconosciuta considerando la percezione complessiva di 7.500 euro e il danno per l’amministrazione; i bonifici a un fondo comunale estraneo al procedimento non incidono sulla valutazione.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se fondato sull’assenza di elementi positivi; la sola incensuratezza non è sufficiente per concederle.

  • art. 616 c.p.p.

    Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, non ricorrendo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto va valutata sulla base della condotta e delle conseguenze concretamente accertate; pagamenti o versamenti estranei al procedimento non incidono sulla valutazione se non risultano riferibili al fatto contestato.
  • Il giudice può negare le attenuanti generiche motivando sull’assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per concederle.
  • Il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma deve dare conto di quelli decisivi o rilevanti e confrontarsi con le specifiche deduzioni dell’interessato.

Come è indicizzato

RamiStupefacenti
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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