Cassazione Penale, Sentenza n. 1399/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione denunciava vizio di motivazione: il Tribunale della Libertà, nel rigettare l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva sostituito l'obbligo di dimora a Napoli con il divieto di dimora in Isernia e l'obbligo di presentazione alla P.G. cumulativamente, non avrebbe esaminato il punto cruciale secondo cui il GIP aveva contemporaneamente «affievolito» le esigenze cautelari e però inasprito le prescrizioni, senza motivare specificamente la necessità della cumulatività delle misure (cumulazione non richiesta dal Pubblico Ministero).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato il principio secondo cui è legittima la sostituzione della misura cautelare con l'applicazione cumulativa di misure gradate ai sensi dell'art. 299, comma 2 c.p.p., purché la cumulazione non determini una condizione complessiva di maggiore afflittività e le misure abbiano contenuto conforme alla legge. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'obbligo di presentazione alla P.G. fosse meno incisivo dell'obbligo di dimora a Napoli e che il divieto di dimora in Isernia limitasse la libertà di movimento solo con riferimento al luogo in cui erano stati posti in essere i fatti. La difesa non ha fornito elementi specifici per dimostrare che il divieto di dimora in Isernia fosse arbitrario o illegittimo; le misure applicate non risultavano abnormi e rispondevano alla finalità di fronteggiare la residuale pericolosità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Consente, in caso di attenuazione delle esigenze cautelari, la sostituzione della misura in corso con una o più misure gradate; la Corte interpreta che la cumulazione è lecita purché non determini una maggiore afflittività complessiva e il contenuto delle misure sia conforme alla legge.
art. 497-bis cod. pen.
Indica il reato in relazione al quale era stata disposta la misura; usata per contestualizzare la necessità delle misure cautelari applicate.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 5, n. 12777 del 27/03/2020; Sez. 5, n. 6790 del 23/11/2016 - dep. 13/02/2017
Precedenti che affermano la legittimità della sostituzione con misure cumulative a condizione che non risultino complessivamente più afflittive e che il loro contenuto sia tipico e conforme a quanto previsto dalla legge.
Decreti-legge relativi alla requisitoria del PG
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176); artt. 1 e 7 d.l. n.105/2021
Norme richiamate solo con riferimento formale alla presentazione della requisitoria del Procuratore Generale; non incidono sul merito della decisione sostanziale sulla cumulazione delle misure.
Massime di principio
- La sostituzione di una misura cautelare con più misure cumulative è ammissibile se la combinazione non produce, nella sua globalità, una situazione più afflittiva rispetto alla misura originaria.
- Il giudice è tenuto a motivare la scelta della cumulazione indicando perché le misure prescelte sono idonee a contenere la residuale pericolosità senza creare una maggiore compressione della libertà personale.
- Non è necessario che la cumulazione sia espressamente richiesta dal pubblico ministero; tuttavia il giudice deve dare adeguata motivazione se decide di applicarla.
- Spetta alla difesa allegare e dimostrare, con elementi specifici, la sproporzione o l'arbitrarietà della misura sostitutiva (ad es. come il divieto in concreto configuri una limitazione ingiustificata della libertà).
- Nella valutazione dell'afflittività complessiva va considerata la concreta incidenza di ciascuna prescrizione (es. l'obbligo di presentazione alla P.G. è generalmente meno gravoso dell'obbligo di dimora), non solo la loro sommatoria formale.
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