Sentenza n. 7473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2025 n. 6161, non notificata, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2025, n. 6161, che aveva dichiarato nulla una clausola della convenzione del 5 marzo 2008 relativa alla realizzazione e gestione di un impianto eolico
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha chiesto la revocazione della sentenza sostenendo la sussistenza dell’errore di fatto previsto dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Ha dedotto che il giudice avrebbe erroneamente ravvisato un rapporto sinallagmatico tra il pagamento, da parte della società, di un canone annuo pari al 7,5% degli introiti netti IVA derivanti dalla produzione di energia elettrica e l’obbligo comunale di non ostacolare la realizzazione e la gestione dell’impianto. Secondo il Comune, il pagamento costituiva invece una misura compensativa dell’impatto ambientale, come sarebbe stato dimostrato dalla sua inclusione tra i ristori a carico della società e dalla collocazione in una clausola convenzionale articolata e distinta da quella sull’obbligo di non intralcio. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa o omessa percezione, sul piano senso-percettivo, del contenuto materiale degli atti, tale da determinare la decisione sulla base di un falso presupposto fattuale; non comprende l’inesatto apprezzamento delle risultanze o l’errore nell’interpretazione del materiale probatorio e degli accordi. Il Comune non ha denunciato una falsa percezione del testo della convenzione, ma ha contestato il percorso logico-valutativo con cui la sentenza aveva ravvisato il nesso sinallagmatico tra gli obblighi convenzionali: si trattava dunque di un errore di giudizio, non deducibile con la revocazione. Le spese seguono la soccombenza: il Comune è stato condannato a pagare alla società 10.000 euro per compensi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto, quindi, deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, mentre si esorbita dall'errore di fatto quando si lamenta l'inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o l'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, tutte ipotesi, queste, che potrebbero dar luogo, semmai, a un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.
L’errore di fatto che consente la revocazione riguarda un errore percettivo sul contenuto materiale degli atti, che abbia determinato la decisione su un presupposto fattuale inesistente. Non rientrano nella previsione l’erronea valutazione delle risultanze processuali o l’errata interpretazione degli atti, che integrano errori di giudizio.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile soltanto quando la decisione sia stata determinata da una falsa o omessa percezione, di carattere senso-percettivo, del contenuto materiale degli atti del giudizio e da ciò sia derivato un falso presupposto fattuale.
- La contestazione dell’apprezzamento delle risultanze processuali o del percorso logico-interpretativo seguito dal giudice nell’interpretare un accordo non configura errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio non censurabile mediante revocazione.
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