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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19478/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

La controversia nasce da lavori di manutenzione eseguiti su un immobile di proprietà dei committenti, che al rientro nell'abitazione lamentavano infiltrazioni di acqua piovana e conseguente inagibilità dell'appartamento, attribuendo i danni alla cattiva esecuzione delle opere da parte dell'esecutore. Dopo un accertamento tecnico preventivo, il CTU aveva ricondotto i vizi delle opere ai danni lamentati e quantificato il costo di ripristino e il mancato utilizzo dell'immobile. Il tribunale aveva qualificato il rapporto come appalto e ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. perché effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza apprezzabile della gravità e della riconducibilità dei vizi, individuata nella relazione peritale. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1667, comma 2, 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente fissato il dies a quo della denuncia alla data della relazione peritale, mentre dalle prove testimoniali emergerebbe che i committenti conoscevano già la gravità dei vizi molto prima; con il secondo motivo ha contestato nuovamente la ricostruzione temporale dei fatti effettuata dai giudici di merito, sempre invocando la violazione di legge ma mirando in realtà a una rivalutazione del compendio istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che le censure sulle dichiarazioni testimoniali introducevano anche una questione nuova non dedotta in appello e, soprattutto, non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla distinzione tra mera percezione dei danni e consapevolezza della loro riconducibilità al vizio dell'opera. Sul secondo motivo ha osservato che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, la doglianza tendeva in concreto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze di causa, attività non consentita in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese perché i resistenti non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    Il termine per la denuncia dei vizi dell'opera decorre dalla scoperta dei vizi, intesa come acquisizione di una conoscenza apprezzabile non solo dell'esistenza del danno ma anche della sua oggettiva riconducibilità alla cattiva esecuzione dell'opera.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova non può essere utilizzata per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione del vizio non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, che resta preclusa in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge va dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente contrastanti con la norma o con l'interpretazione di legittimità.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica indicazione delle affermazioni di diritto censurate, tale da consentire il controllo della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di appalto, la denuncia dei vizi è tempestiva solo se effettuata entro il termine di legge decorrente dal momento in cui il committente acquisisce una conoscenza sufficiente non solo dell'esistenza del difetto, ma anche della sua oggettiva imputabilità alla cattiva esecuzione dell'opera.
  • Ai fini dell'art. 1667 c.c., la semplice percezione del danno o del difetto non coincide necessariamente con la sua "scoperta" giuridicamente rilevante, che presuppone una consapevolezza apprezzabile della natura e della causa del vizio.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione della violazione di legge è inammissibile se si risolve, in realtà, nella contestazione della ricostruzione dei fatti e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove di merito.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. deve indicare in modo specifico le affermazioni di diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alla norma o alla giurisprudenza di legittimità.
  • Le questioni non dedotte nel giudizio di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La denuncia di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. non può essere usata per trasformare la Corte di cassazione in un giudice del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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