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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30033/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento contestando l’omessa contabilizzazione di ricavi con recupero a tassazione di maggiori IRES, IRAP e IVA in relazione a cessioni immobiliari. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’impugnazione dell’Agenzia, ritenendo: (i) l’avviso privo di motivazione perché non allegava le perizie di stima poste a base della pretesa, pur essendone riportato il contenuto essenziale; (ii) violato il contraddittorio preventivo; (iii) arbitrario il criterio di determinazione del maggior valore dei beni ceduti; (iv) non idonea la circostanza che i mutui erogati agli acquirenti fossero superiori al prezzo dichiarato, considerata la congiuntura temporale e la possibile necessità di ristrutturazioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo; violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sulla determinazione del valore normale e sulle presunzioni semplici, per avere la CTR negato rilievo alla discrepanza tra prezzo di vendita e mutui concessi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che vi fosse difetto di motivazione dell’avviso, poiché il contenuto essenziale delle perizie era stato riportato nell’atto; ha escluso altresì la violazione del contraddittorio preventivo per le imposte dirette, trattandosi di accertamento “a tavolino” non conseguente ad accessi o verifiche presso i locali del contribuente, e per l’IVA ha rilevato l’assenza di una specifica prova di resistenza allegata dalla società. Quanto al terzo motivo, ha ravvisato una motivazione solo apparente della sentenza di merito, perché la CTR aveva definito arbitrario il criterio di calcolo e inidonea la presunzione dei mutui senza esporre un itinerario logico verificabile.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 366 c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità è respinta perché il ricorso indica in modo sufficiente contenuto dell’atto impositivo e vicenda processuale

  • art. 360 bis c.p.c.

    l’eccezione di inammissibilità è disattesa poiché il ricorso non mira a superare un orientamento consolidato, ma a chiederne corretta applicazione al caso concreto

  • art. 7, L. 212/2000

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria

  • art. 3, L. 241/1990

    richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento

  • art. 6, L. 212/2000

    richiamato in tema di diritti e garanzie del contribuente

  • art. 10, L. 212/2000

    richiamato in tema di diritti e garanzie del contribuente

  • art. 12, L. 212/2000

    il contraddittorio preventivo è ritenuto obbligatorio solo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno della censura sul contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 348-ter c.p.c.

    si esclude l’applicabilità della doppia conforme al motivo relativo alla motivazione apparente

  • art. 9, d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel quarto motivo, assorbito, in tema di valore normale dei beni

  • art. 39, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quarto motivo, assorbito, in tema di accertamento e presunzioni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, assorbito, in tema di presunzioni semplici e riparto probatorio

Massime di principio

  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può dirsi assolto anche per relationem quando l’atto richiami documenti o elementi esterni e ne riproduca il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente e al giudice di individuarne agevolmente il fondamento.
  • Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati svolti a tavolino; tale obbligo è invece configurabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge o, per i tributi armonizzati, secondo la disciplina elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e previa prova di resistenza.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia conclusioni apodittiche senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, impedendo il controllo sulla correttezza della decisione.
  • La mera indicazione di criteri di stima o di elementi presuntivi non basta a sorreggere una decisione se il giudice di merito non esplicita gli specifici passaggi logici e gli elementi fattuali che rendono non condivisibile la metodologia accertativa dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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