Cassazione Penale, Sentenza n. 23131/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso del Sapia avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza che dichiaravano inammissibili, per mancanza dell'indicazione del numero di procedimento, le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 16.10.2025 e 23.10.2025. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 79 d.P.R. n.115/2002, sostenendo che l'obbligo di indicare il processo cui si riferisce l'istanza sussiste solo se il processo è già pendente, mentre nella specie l'istanza era collegata a una richiesta di detenzione domiciliare (misura alternativa) e non a un processo pendente.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti dedotti e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. La Corte ha stabilito che l'art. 79 d.P.R. n.115/2002 richiede l'indicazione del processo solo quando l'istanza si riferisce a un procedimento già pendente; quando l'istanza di gratuito patrocinio è allegata a una domanda volta a ottenere misure alternative alla detenzione (quali la detenzione domiciliare), l'ammissione al patrocinio va imputata alla procedura iniziata con la domanda proposta al Tribunale di Sorveglianza. Il procedimento è stato rinviato al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 79 d.P.R. n.115 del 2002
L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente ...
L'obbligo di indicare il processo sussiste soltanto se l'istanza si riferisce a un procedimento già pendente; non trova applicazione quando l'istanza di patrocinio è allegata a una domanda per misure alternative alla detenzione, la quale avvia una procedura autonoma innanzi al Tribunale di Sorveglianza.
artt. 99 e 113 d.P.R. n.115 del 2002
In materia di gratuito patrocinio dinanzi ai giudici di sorveglianza il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; conseguentemente la Corte di Cassazione sindaca la corretta applicazione della norma e la legittimità formale del provvedimento impugnato.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente può integrare una violazione di legge pienamente sindacabile in cassazione quando il dispositivo è privo di un apparato argomentativo minimo e comprensibile.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 11452 del 06/10/2016, Rv. 270796 e Sez. U., n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611)
Pronunce richiamate a confermare il principio secondo cui la specifica indicazione del processo è richiesta solo per procedimenti già pendenti e a chiarire i limiti della sindacabilità in cassazione riguardo a motivazione e violazione di legge.
Massime di principio
- L'indicazione del numero o dato del processo nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesta solo se l'istanza si riferisce a un procedimento già pendente; se l'istanza è collegata a una domanda per misure alternative alla detenzione, l'omissione non comporta automaticamente inammissibilità.
- Quando il gratuito patrocinio è chiesto con una domanda diretta al Tribunale di Sorveglianza (es. per detenzione domiciliare), l'ammissione va riferita alla procedura iniziata con quella domanda e non a un ipotetico processo penale pendente.
- In materia di gratuito patrocinio innanzi ai giudici di sorveglianza il ricorso in cassazione è limitato al controllo per violazione di legge; difetti logici della motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, integrando così una violazione dell'obbligo di motivazione.
- Se un provvedimento di inammissibilità si fonda su un adempimento formale non richiesto dalla norma nella specifica fattispecie, la decisione può essere annullata e il procedimento rimesso all'organo competente per il prosieguo.
- Il corretto esame formale delle istanze di patrocinio impone al giudice di verificare la effettiva natura della domanda (se riferita a processo pendente o a procedimento avviato con la stessa istanza) prima di dichiararne l'inammissibilità per omissioni formali.
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