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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23131/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso del Sapia avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Cosenza che dichiaravano inammissibili, per mancanza dell'indicazione del numero di procedimento, le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 16.10.2025 e 23.10.2025. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 79 d.P.R. n.115/2002, sostenendo che l'obbligo di indicare il processo cui si riferisce l'istanza sussiste solo se il processo è già pendente, mentre nella specie l'istanza era collegata a una richiesta di detenzione domiciliare (misura alternativa) e non a un processo pendente.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti dedotti e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. La Corte ha stabilito che l'art. 79 d.P.R. n.115/2002 richiede l'indicazione del processo solo quando l'istanza si riferisce a un procedimento già pendente; quando l'istanza di gratuito patrocinio è allegata a una domanda volta a ottenere misure alternative alla detenzione (quali la detenzione domiciliare), l'ammissione al patrocinio va imputata alla procedura iniziata con la domanda proposta al Tribunale di Sorveglianza. Il procedimento è stato rinviato al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. n.115 del 2002

    L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente ...

    L'obbligo di indicare il processo sussiste soltanto se l'istanza si riferisce a un procedimento già pendente; non trova applicazione quando l'istanza di patrocinio è allegata a una domanda per misure alternative alla detenzione, la quale avvia una procedura autonoma innanzi al Tribunale di Sorveglianza.

  • artt. 99 e 113 d.P.R. n.115 del 2002

    In materia di gratuito patrocinio dinanzi ai giudici di sorveglianza il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; conseguentemente la Corte di Cassazione sindaca la corretta applicazione della norma e la legittimità formale del provvedimento impugnato.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente può integrare una violazione di legge pienamente sindacabile in cassazione quando il dispositivo è privo di un apparato argomentativo minimo e comprensibile.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 11452 del 06/10/2016, Rv. 270796 e Sez. U., n. 25080 del 28/05/2003, Rv. 224611)

    Pronunce richiamate a confermare il principio secondo cui la specifica indicazione del processo è richiesta solo per procedimenti già pendenti e a chiarire i limiti della sindacabilità in cassazione riguardo a motivazione e violazione di legge.

Massime di principio

  • L'indicazione del numero o dato del processo nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è richiesta solo se l'istanza si riferisce a un procedimento già pendente; se l'istanza è collegata a una domanda per misure alternative alla detenzione, l'omissione non comporta automaticamente inammissibilità.
  • Quando il gratuito patrocinio è chiesto con una domanda diretta al Tribunale di Sorveglianza (es. per detenzione domiciliare), l'ammissione va riferita alla procedura iniziata con quella domanda e non a un ipotetico processo penale pendente.
  • In materia di gratuito patrocinio innanzi ai giudici di sorveglianza il ricorso in cassazione è limitato al controllo per violazione di legge; difetti logici della motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente, integrando così una violazione dell'obbligo di motivazione.
  • Se un provvedimento di inammissibilità si fonda su un adempimento formale non richiesto dalla norma nella specifica fattispecie, la decisione può essere annullata e il procedimento rimesso all'organo competente per il prosieguo.
  • Il corretto esame formale delle istanze di patrocinio impone al giudice di verificare la effettiva natura della domanda (se riferita a processo pendente o a procedimento avviato con la stessa istanza) prima di dichiararne l'inammissibilità per omissioni formali.

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