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Sentenza

Sentenza n. 7255/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 87/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025.

Giustizia amministrativa202507039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia o ritardo del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 87/2024, relativa all'attivazione della Carta docente e all'accredito di euro 3.000,00 oltre accessori

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo di accertare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 87/2024 del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta con accredito complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva pagato le somme dovute, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato mediante il pagamento eseguito dal Ministero dopo l'instaurazione del giudizio. Il Collegio ha precisato che, in caso di sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva, deve essere effettuata una valutazione virtuale della fondatezza della domanda ai fini della regolazione delle spese. Tale valutazione ha avuto esito positivo, poiché il soddisfacimento del credito è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e, in assenza di tale sopravvenienza, la domanda di ottemperanza sarebbe risultata meritevole di accoglimento. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso; per la parte residua il Ministero è stato condannato, secondo il criterio della soccombenza virtuale, al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta ad accertare l'inottemperanza al giudicato e a ottenere le misure necessarie alla sua esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio della Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Il giudicato oggetto di ottemperanza vi richiama per delimitare il calcolo di interessi legali e rivalutazione sulle somme dovute.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva che realizza pienamente e irretrattabilmente l'interesse azionato, senza lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta dalla prosecuzione del giudizio.
  • Anche quando dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
  • Se l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, la domanda può essere ritenuta virtualmente fondata e le spese possono essere poste, in tutto o in parte, a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso può giustificare una compensazione parziale delle spese, ferma restando la condanna dell'Amministrazione per la parte residua quando il ricorso era astrattamente fondato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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