Cassazione Civile, Ordinanza n. 14865/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedenti equa riparazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la irragionevole durata di un processo civile svoltosi davanti al Tribunale di Biella. Il decreto monocratico aveva respinto la domanda; gli istanti proponevano opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, ma la Corte d'appello di Torino la dichiarava inammissibile perché l'atto di opposizione non recava procura e la procura rilasciata per la fase monitoria non conteneva alcun riferimento, neppure implicito, alla fase di opposizione. I richiedenti ricorrevano per cassazione con due motivi: con il primo deducevano la violazione della disciplina sull'equa riparazione, dell'art. 1708 c.c. e degli artt. 83 e 84 c.p.c., sostenendo che il procedimento ex L. n. 89/2001, strutturato sul modello monitorio, è unitario e che la procura rilasciata per la "causa di equa riparazione" doveva coprire anche l'eventuale fase di opposizione; con il secondo denunciavano la violazione degli artt. 182, comma 2, e 125 c.p.c., contestando che la Corte territoriale avesse poi considerato inesistenti le procure integrative rilasciate in corso di opposizione. Il Ministero proponeva ricorso incidentale deducendo, in sostanza, la tardività della domanda di equa riparazione per mancata applicazione del termine semestrale con sospensione feriale e sostenendo l'inapplicabilità di tale sospensione al termine di cui all'art. 4 L. n. 89/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo infondate le censure sulla decorrenza del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione e ribadendo che a tale termine si applica la sospensione feriale. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce la fase a cognizione piena di un unico procedimento, con conseguente applicabilità analogica del principio già affermato per l'opposizione a decreto ingiuntivo: la procura rilasciata in margine o in calce al ricorso monitorio abilita il difensore anche a proporre e coltivare l'eventuale opposizione. È stato inoltre osservato che la L. n. 89/2001, nel richiamo all'art. 125 c.p.c., non richiede più espressamente la procura speciale né per il ricorso introduttivo né per l'opposizione. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 89/2001
termine semestrale perentorio
il termine per proporre la domanda di equa riparazione è soggetto alla sospensione feriale dei termini; il ricorso incidentale che ne negava l'applicazione è stato respinto
art. 5-ter L. n. 89/2001
l'opposizione non dà luogo a un giudizio autonomo, ma alla fase a contraddittorio pieno di un procedimento unitario di equa riparazione
art. 5-bis L. n. 89/2001
il richiamo all'art. 125 c.p.c. non implica il ritorno al requisito della procura speciale per il ricorso o per l'opposizione
art. 125 c.p.c.
richiamato dalla legge Pinto, ma non nel senso di imporre una procura speciale
art. 182, comma 2, c.p.c.
la censura sulla mancata sanatoria è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo
art. 83 c.p.c.
la procura alle liti è stata interpretata in senso estensivo, come idonea a coprire anche la fase di opposizione nel procedimento unitario
art. 84 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. a sostegno dell'estensione del mandato difensivo
art. 1708 c.c.
invocato dai ricorrenti a sostegno dell'ampiezza dei poteri del difensore, ma la Corte ha fondato la decisione soprattutto sulla natura unitaria del procedimento e sull'analogia con il monitorio
artt. 633 e ss. c.p.c.
il procedimento di equa riparazione è stato ricondotto, per analogia, allo schema del procedimento monitorio
art. 360 c.p.c.
norma processuale sul mezzo di impugnazione in cassazione richiamata dai ricorrenti e dal Ministero
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla L. n. 89/2001, l'opposizione avverso il decreto monocratico non introduce un autonomo giudizio, ma costituisce la fase a cognizione piena di un procedimento unitario; di conseguenza, ai fini della procura, si applica in via analogica la logica del procedimento monitorio.
- La procura rilasciata per il ricorso introduttivo, se riferita in termini ampi alla controversia di equa riparazione, abilita il difensore anche a proporre e coltivare l'eventuale opposizione, senza necessità di una nuova procura speciale, salvo diversa volontà espressa della parte.
- Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89/2001 è soggetto alla sospensione feriale, poiché la regola opera anche per i termini entro i quali il processo deve essere instaurato quando il giudizio è l'unico rimedio per far valere il diritto.
- La possibilità di ricorrere a strumenti ADR non muta la natura del procedimento ex L. n. 89/2001 come rimedio giudiziale necessario per ottenere l'equa riparazione, né incide sulla disciplina della sospensione feriale del termine di proposizione.
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