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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34858/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contestando prevalentemente la determinazione della pena (omessa o generica indicazione degli aumenti per i reati satellite e dosimetria complessiva), l'erronea valutazione del rapporto tra aggravanti e attenuanti, vizi di motivazione e motivazione apparente su specifiche posizioni (in alcuni casi doglianze sulla utilizzazione delle dichiarazioni dei coimputati e sulla valutazione degli indizi quali filmati, tracciati GPS e presenza del veicolo), nonché difetti procedurali (es. discrasia tra motivazione e dispositivo per Lombardo; presunta illegittimità della querela/condizione di procedibilità in alcuni capi). Alcuni difensori hanno sostenuto la nullità per omessa motivazione degli aumenti e la inidoneità delle confessioni/coimputati a fondare condanne senza i prescritti riscontri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (Castello, Palazzolo Giampiero, Palazzolo Roberto, Alamia Angelo e Mulè Vincenzo) e li ha condannati al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto fondati specifici profili: per Lombardo Nicola ha annullato la sentenza in relazione al capo 16 per la discrasia tra motivazione e dispositivo, operando la rettifica del trattamento sanzionatorio senza rinvio e rideterminando la pena risultante in anni 4, mesi 2, giorni 20 di reclusione e euro 1.423,00 di multa; per Cucciarrè Rosario ha annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio (in particolare la dosimetria della multa che eccedeva il massimo ritenuto compatibile) rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Per gli altri profili di merito (valutazione delle prove, utilizzo di dichiarazioni confessorie, tracciati GPS e presenza del veicolo) la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi in quanto sostanzialmente attinenti al merito e non suscettibili di sindacato in Cassazione, salvo i punti espressamente annullati.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Usato nel confronto tra aggravanti e attenuanti: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia compiuto una valutazione logica della comparazione, non soggetta a sindacato di legittimità se non per mero arbitrio.

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Richiamato nell'ambito della continuazione per verificare che l'aumento sia proporzionato e non eccedente i limiti; la Corte ha verificato la congruità dell'aumento complessivo deciso dal giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiede specifica motivazione quando la pena base è pari o superiore al medio edittale; la mancata motivazione puntuale ha determinato l'annullamento parziale nei confronti di Cucciarrè.

  • artt. 533-535 e art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli oneri motivazionali del giudice rispetto alla determinazione di pena e agli incrementi per i reati satellite; la Corte ha applicato i principi di motivazione richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla chiamata in correità e sulle dichiarazioni dei coimputati: la Corte ha precisato che le confessioni o dichiarazioni di coimputati possono essere utilizzate se esistono riscontri e valutazioni di credibilità, e che la semplice generica dichiarazione, se adeguatamente riscontrata, può contribuire al convincimento del giudice di merito.

  • art. 27 Cost.

    Riferito al principio di non colpevolezza e al diritto al silenzio: la Corte ha ricordato che il diritto al silenzio non impedisce al giudice di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative quando gli indizi convergono.

  • art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    Invocato come possibile mezzo per il riconoscimento/accertamento della refurtiva e per integrare riscontri probatori; la Corte ha valutato la rilevanza della documentazione e dei riscontri effettivamente prodotti.

  • Sez. U. n. 47127/2021 (giurisprudenza)

    Richiamata come criterio guida sulla necessità di motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite nel caso di reato continuato e in ordine al grado motivazionale richiesto; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio e valutato la motivazione di merito alla luce di esso.

Massime di principio

  • I ricorsi che contestano valutazioni di merito (attendibilità delle intercettazioni, valutazione dei filmati, GPS, presenza del veicolo) sono in larga parte inammissibili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici di motivazione; la rivalutazione piena delle prove è rimessa al giudice di merito.
  • Sul punto della continuazione e dei reati satellite il giudice deve determinare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nella misura necessaria a verificare la proporzione e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.; la motivazione richiesta aumenta con l'entità dell'aumento.
  • Quando la pena base è fissata al medio o oltre il medio edittale il giudice deve motivare specificamente i criteri soggettivi e oggettivi ai sensi dell'art. 133 c.p.; la carenza di tale motivazione può comportare annullamento per cassazione e rinvio.
  • Le dichiarazioni confessorie di coimputati o le ammissioni possono essere utilizzate se accompagnate da riscontri concreti e valutazione di credibilità; mere confessioni non adeguatamente riscontrate possono essere insufficienti.
  • La discrepanza tra motivazione e dispositivo (quando la motivazione assolve ma il dispositivo non recepisce l'assoluzione) è un vizio che la Cassazione può correggere: se la volontà del giudice di merito è inequivoca la Corte può annullare senza rinvio e rettificare il trattamento sanzionatorio.
  • Il diritto al silenzio non impedisce ai giudici di merito di considerare l'assenza di spiegazioni alternative come elemento valutabile, ma tale valutazione resta circoscritta al merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
  • Le parti civili hanno interesse a intervenire in Cassazione solo se l'eventuale accoglimento del ricorso dell'imputato può recare pregiudizio alla loro posizione civile; in mancanza di interesse alla modifica dello stato sostanziale la domanda di rifusione delle spese può essere respinta.

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