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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3383/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei loro confronti (beni per oltre 5 milioni di euro) in relazione a una contestazione provvisoria per violazioni dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 nel settore del commercio di carburanti. Denunciavano violazione di legge, difetto e apparente motivazione: contestavano la possibilità di reiterare il sequestro dopo l'annullamento di precedenti decreti per carenza di motivazione sul periculum in mora; chiedevano che le nuove risultanze investigative fossero specificate (dichiarazioni di collaboratori non dettagliate, non pertinenti ai ricorrenti); negavano il fumus commissi delicti per carenza di indizi concreti sulla consapevolezza di partecipazione a fatture inesistenti; sostenevano infine l'insussistenza del periculum in mora perché i beni alienati e i trusts avrebbero avuto valore modesto rispetto al presunto profitto e perché i patrimoni sarebbero stati comunque sufficienti e di provenienza lecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla preclusione alla reiterazione del sequestro quando i precedenti decreti sono stati annullati per vizi formali e sono emerse nuove investigazioni e acquisizioni (informative, dichiarazioni di collaboratori, consulenze). Ha escluso che la motivazione del giudice del riesame fosse apparente: il Tribunale aveva indicato elementi contabili e indici di anomalia (margini incongrui, rapporti ripetuti con società 'cartiere', prezzi anomali) e ha ritenuto sussistente il fumus. Quanto al periculum in mora, ha condiviso la valutazione che il patrimonio disponibile dei ricorrenti fosse insufficiente rispetto al profitto contestato e ha ritenuto rilevanti gli atti di disposizione (vendite immobiliari, costituzione di trusts) come indici di rischio di dispersione della garanzia patrimoniale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Norma che disciplina il reato fiscale contestato (elemento materiale dell'evasione/omissione dichiarativa nel commercio di carburanti); la Corte si limita a richiamarla come fattispecie contestata agli indagati

  • cod. proc. pen., art. 325, comma 1

    Regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali: la Corte ricorda che il ricorso è ammesso per violazione di legge e non per sindacare i fatti

  • cod. proc. pen., art. 125, comma 3

    Imposizione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: la Corte distingue tra mancanza assoluta di motivazione (violazione di legge) e mere incongruenze logiche

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. e

    Rinvio alla limitazione della sindacabilità in Cassazione dei vizi logici: la Corte afferma che l'illogicità manifesta può essere dedotta solo con il motivo specifico previsto dall'art. 606

  • cod. proc. pen., art. 616

    Previsione delle conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato le sanzioni e la condanna alle spese ex art. 616

Massime di principio

  • L'annullamento di un precedente sequestro per carenza motivazionale non impedisce la reiterazione del provvedimento se emergono nuove indagini o elementi istruttori: il giudice deve però indicare le nuove acquisizioni che giustificano la misura
  • In Cassazione contro misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.) la sindacabilità è limitata a violazioni di legge e difetti sostanziali di motivazione; non è possibile ottenere la revisione della valutazione dei fatti se non si denuncia un vero vizio di legge
  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo se manca un apparato argomentativo minimo che renda comprensibile l'iter logico del giudice; motivazioni puntuali su elementi contabili e indici di anomalia sono sufficienti a superare lo scrutinio di legittimità
  • Per valutare il periculum in mora nei sequestri finalizzati alla confisca per equivalente, il giudice può considerare la consistenza patrimoniale confrontata con l'ammontare del profitto presunto e gli atti di disposizione (vendite, costituzione di trusts) come indici di rischio di dispersione della garanzia
  • Nella confisca per equivalente non rileva la provenienza lecita dei beni quanto il rapporto di garanzia patrimoniale rispetto al profitto illecito da recuperare; il sequestro può essere disposto in via subordinata sui beni degli indagati
  • Difesa praticabile in casi simili: documentare compiutamente la consistenza e la tracciabilità del patrimonio (valutazioni, titoli, rendiconti), dimostrare la novità irrilevante delle presunte nuove risultanze, chiedere precisazioni sui contenuti delle dichiarazioni dei collaboratori e sulla loro rilevanza personale

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