Ordinanza n. 542/2026 - Napoli, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Terzigno n. 112 - prot. n. 10261 del 27 settembre 1994, di annullamento della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; - del decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994 di annullamento del nulla osta rilasciato dal Comune di Terzigno con riferimento alla concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale; quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 477/2025 emessa dal Comune di Terzigno - Servizio 4 Urbanistica e Ambiente in data 17 novembre 2025; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 477/2025 e, con il ricorso introduttivo, annullamento della concessione edilizia n. 30/1987 e del relativo nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con domanda cautelare, l'ordinanza sindacale del 27 settembre 1994 che aveva annullato la concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987 e il decreto ministeriale del 1° aprile 1994 che aveva annullato il nulla osta comunale relativo alla medesima concessione, deducendo articolate censure di legittimità, il cui contenuto specifico non è riportato nell'ordinanza. Con motivi aggiunti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 477 del 17 novembre 2025, con la quale era stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi sul presupposto che il fabbricato, realizzato in parte su aree di loro proprietà, corrispondesse alla concessione edilizia già annullata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di ripristino impugnata. La decisione è stata fondata sul rilievo che la Sezione aveva già sospeso, con precedente ordinanza cautelare, gli atti del 1994 e del 1994 ministeriale che avevano determinato l'annullamento della concessione edilizia n. 30/1987, così da mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito. Poiché l'ordinanza di ripristino si fondava sull'avvenuto annullamento della concessione, il giudice ha ritenuto di estendere la sospensione cautelare anche al nuovo atto, senza pregiudicare l'esame delle eccezioni processuali e della fondatezza delle censure nel merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 17 giugno 2026; le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di ripristino o demolizione si fonda sull'annullamento di un titolo edilizio, la sospensione cautelare degli atti che hanno annullato il titolo può giustificare, nelle more della decisione di merito, la sospensione cautelare anche del successivo provvedimento repressivo fondato su tale annullamento.
- La sospensione cautelare può essere disposta per preservare l'integrità della situazione giuridica e fattuale fino alla fase di merito, senza anticipare la decisione definitiva sulla fondatezza delle censure o sulle eccezioni processuali.
Come è indicizzato
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