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Sentenza

Sentenza del 22/12/2015 n. 7004 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Contributo unificato - Autorità garante per la concorrenza di mercato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di estendere l'esenzione agli atti processuali è stata respinta. L'art. 27-bis della Tabella B del d.P.R. n. 642/1972 non è stato interpretato come comprendente gli atti giudiziari, ma soltanto gli atti amministrativi espressamente contemplati dalla disposizione. Pertanto, gli atti processuali non elencati nella norma restano soggetti al regime ordinario del bollo o del contributo unificato applicabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972 e, in particolare, del termine "atti" utilizzato dalla norma. Si discuteva se l'esenzione dal bollo prevista per determinati atti dell'Autorità garante comprendesse anche gli atti processuali o giudiziari, oltre agli atti amministrativi. Il Collegio ha ritenuto, sulla base dell'interpretazione sistematica della disciplina dell'imposta di bollo, che il termine "atti" si riferisca esclusivamente alla documentazione amministrativa. Gli atti giudiziari possono beneficiare dell'esenzione solo quando la legge li ricomprenda espressamente.

Norme richiamate

  • Art. 27-bis, Tabella B, d.P.R. n. 642/1972

    La disposizione riguarda la documentazione amministrativa e non si estende agli atti giudiziari o processuali. L'esenzione deve essere interpretata restrittivamente e gli atti non espressamente inclusi non possono beneficiarne.

  • d.P.R. n. 642/1972, disciplina dell'imposta di bollo

    L'interpretazione sistematica della normativa mostra che, quando il legislatore ha inteso esentare anche gli atti giudiziari, lo ha previsto espressamente; in assenza di una previsione specifica, l'esenzione non può essere estesa per analogia.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali e tributarie devono essere interpretate restrittivamente: non si applicano a categorie di atti diverse da quelle espressamente indicate dalla legge.
  • Il termine generico "atti" non comprende automaticamente gli atti giudiziari o processuali quando il contesto normativo riguarda la documentazione amministrativa.
  • Per stabilire l'ambito di un'esenzione occorre esaminare sistematicamente la disciplina e verificare se il legislatore abbia menzionato espressamente gli atti giudiziari.
  • In assenza di un'espressa previsione normativa, l'esenzione prevista per gli atti amministrativi non può essere estesa agli atti processuali, anche se collegati alla medesima attività istituzionale.
  • La mancata inclusione di un atto nella disposizione di esenzione comporta, in linea generale, l'applicazione del regime ordinario del bollo o del contributo unificato.

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