Cassazione Civile, Ordinanza n. 23401/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La lite nasceva da un avviso di addebito per omessa contribuzione alla Gestione artigiani e commercianti, opposto con successo in primo grado e poi in appello dall'iscritto. La Corte d'appello aveva escluso dalla base imponibile contributiva il reddito percepito come socio di capitale di due s.r.l., poiché il contribuente non svolgeva alcuna attività lavorativa nelle società e quel reddito aveva natura di reddito di capitale, non di reddito d'impresa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis d.l. n. 348/1992, conv. con modif. dalla L. n. 438/1992, in relazione alla L. n. 233/1990. Secondo il ricorrente, la disciplina avrebbe distinto imposizione fiscale e previdenziale per consentire una più ampia commisurazione dei contributi, includendo anche i redditi percepiti dal socio di capitale, con effetti favorevoli anche sulla posizione pensionistica. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha resistito.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso sufficientemente chiaro e incentrato su una questione di puro diritto. Nel merito, ha rigettato il motivo dell'INPS, confermando l'impostazione della Corte d'appello. La Suprema Corte ha dato continuità a un orientamento consolidato secondo cui l'art. 3-bis d.l. n. 348/1992, nel riferirsi ai "redditi d'impresa" denunciati ai fini IRPEF, richiama la nozione fiscale di reddito d'impresa e non quella di reddito di capitale. Ne consegue che i redditi derivanti dalla partecipazione in società di capitali, quando il socio non svolga alcuna attività lavorativa, restano esclusi dalla base di calcolo dei contributi dovuti alla Gestione commercianti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma della decisione di merito favorevole all'assicurato.
Norme richiamate
art. 1 L. n. 233/1990
il contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti
La Corte lo richiama quale base normativa generale dell'obbligo contributivo per gli iscritti alla gestione commercianti.
art. 3-bis d.l. n. 348/1992, conv. con modif. dalla L. n. 438/1992
l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono
La norma va interpretata nel senso che il riferimento è ai soli redditi d'impresa, secondo la nozione fiscale del d.P.R. n. 917/1986, con esclusione dei redditi di capitale percepiti dal socio di capitale che non svolga attività lavorativa nella società.
d.P.R. n. 917/1986
È richiamato come fonte della definizione fiscale di reddito d'impresa, distinta dal reddito di capitale.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione artigiani e commercianti, la base imponibile va determinata avendo riguardo ai soli redditi d'impresa, secondo la nozione fiscale di riferimento, e non a qualsiasi reddito percepito dal soggetto iscritto.
- Il reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitali, quando il socio non svolga attività lavorativa nella società, ha natura di reddito di capitale e non può essere incluso nella base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti.
- L'eventuale distinzione tra imposizione fiscale e previdenziale non consente di estendere in via interpretativa l'obbligo contributivo oltre i redditi espressamente richiamati dalla disciplina applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione denuncia una questione di puro diritto e individua con sufficiente chiarezza la ratio di censura, non è inammissibile per difetto di specificità.
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