Cassazione Civile, Ordinanza n. 31315/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su due società, nell’ambito di una presunta frode carosello internazionale nel settore del traffico telefonico. All’esito di tali controlli, l’Amministrazione notificava al contribuente due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2012 e 2013, relativi a imposte dirette e IVA, contestandogli il ruolo di amministratore di fatto e la riferibilità a lui della gestione di società cartiere. Il contribuente impugnava gli avvisi deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancata notifica del PVC. La CTR accoglieva tale doglianza, ritenendo che, emersi elementi a suo carico nel corso della verifica su una società, egli dovesse essere coinvolto e ricevere il PVC. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, sostenendo che il PVC rilevante per il contribuente era quello relativo a una seconda verifica, notificato direttamente a lui, mentre quello relativo alla prima società riguardava solo quest’ultima e non imponeva alcun contraddittorio in favore del contribuente; (2) omesso esame di fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato che gli avvisi erano preceduti da un PVC notificato personalmente al contribuente, che gli aveva consentito di difendersi. Il contribuente resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso, ritenendoli manifestamente fondati. Ha affermato che la verifica eseguita nei confronti della prima società riguardava solo tale soggetto e costituiva, rispetto al contribuente, un atto istruttorio esterno: pertanto, il contraddittorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 era dovuto soltanto nei confronti della società verificata, non del terzo estraneo. Ha inoltre rilevato che il contribuente aveva comunque ricevuto personalmente il PVC relativo alla seconda verifica, svolta su altra società a lui riferibile, e non aveva formulato osservazioni. In applicazione di un recente precedente conforme, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio per nuovo esame delle ulteriori questioni di appello e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo spettano al soggetto effettivamente sottoposto alla verifica fiscale; non si estendono a terzi estranei alla verifica, anche se da essa possano emergere elementi a loro carico. Il contraddittorio non è dovuto rispetto a un PVC che sia atto istruttorio esterno rispetto al procedimento che colpisce direttamente il contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È utilizzabile per censurare la falsa applicazione di norma di diritto sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nella parte in cui si menziona la prova di resistenza; il contribuente non aveva allegato elementi difensivi ulteriori che avrebbe potuto far valere se coinvolto nel contraddittorio.
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è dovuto solo a favore del soggetto nei cui confronti è svolta la verifica fiscale che si conclude con il PVC, non di terzi estranei alla verifica, anche se poi destinatari dell’accertamento.
- Quando l’avviso di accertamento si fonda su un PVC relativo a una diversa verifica svolta nei confronti di altro soggetto, quel PVC costituisce un atto istruttorio esterno e non fa decorrere, per il terzo, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
- La nullità per mancato contraddittorio non può essere affermata se il contribuente ha comunque ricevuto personalmente un PVC concernente la verifica a lui riferibile e non ha utilizzato il termine per presentare osservazioni; in tal caso manca anche la prova di resistenza.
- In sede di ricorso per cassazione, la doglianza di violazione di legge deve individuare una specifica regola giuridica mal applicata, mentre il vizio di motivazione può riguardare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non una mera dissociazione dalle argomentazioni difensive.
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