Sentenza n. 5518/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego visto ingresso motivi lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi. Il Ministero resistente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e, in via principale, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’Ambasciata aveva rilasciato al ricorrente il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha definito integralmente la controversia rilevando che il sopravvenuto rilascio del visto aveva determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’eccezione relativa alla procura non è stata esaminata come causa di inammissibilità del ricorso, ma ha inciso sulla regolazione delle spese: queste sono state compensate, poiché la procura non risultava dotata dei requisiti di legalizzazione o apostille necessari per essere fatta valere nello Stato italiano. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
sopravvenuto rilascio del visto in favore del ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La disposizione è stata utilizzata quale base per definire integralmente la controversia quando, per effetto di un provvedimento sopravvenuto, la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta.
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia
Il giudizio è stato assunto in decisione dopo l’avviso alle parti della possibile definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La mancanza dei requisiti di legalizzazione o apostille della procura alle liti può giustificare la compensazione delle spese di giudizio, anche quando la controversia viene definita per il sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa.
Come è indicizzato
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