Cassazione Civile, Ordinanza n. 24053/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Comune di Palermo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'appello della proprietaria limitatamente alla durata dell'occupazione illegittima e alla quantificazione della relativa indennità. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio di appello e ha condannato la resistente a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'occupazione di alcune unità immobiliari site nel quartiere palermitano dell'Albergheria, utilizzate nell'ambito di un programma di ristrutturazione di alloggi popolari. Il Comune era immesso nel possesso nel 1987 a seguito di ordinanza di occupazione temporanea, ma la procedura espropriativa non veniva poi completata. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva ritenuto perfezionata la cd. occupazione acquisitiva alla data di scadenza dell'occupazione legittima (6 febbraio 1992), riconoscendo un risarcimento calcolato sul valore di mercato dei beni fino alla data della sentenza non definitiva; con sentenza definitiva aveva liquidato anche l'indennità per l'occupazione illegittima. In appello la proprietaria aveva ottenuto una diversa quantificazione del danno, estesa fino al 3 dicembre 2013, data del provvedimento comunale di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva precludeva ogni ulteriore danno da occupazione illegittima successiva, poiché la proprietà era già stata ritenuta trasferita per occupazione appropriativa; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che il danno era già stato integralmente risarcito con le statuizioni di primo grado e che la condanna in appello imponeva un esborso superiore al pregiudizio effettivo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse considerato anche particelle non appartenenti alla resistente e non comprese nella domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva, interpretata nel suo complesso tra motivazione e dispositivo, precludeva la diversa quantificazione effettuata in appello, anche se l'istituto dell'occupazione appropriativa era poi stato superato dall'evoluzione giurisprudenziale e dal sopravvenuto provvedimento ex art. 42-bis; ha inoltre osservato che nel caso concreto non si trattava di rimozione di misure ripristinatorie, essendo stata rinunciata la domanda di retrocessione, ma di mera tutela risarcitoria per equivalente. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva, se ricavabile dall'insieme di motivazione e dispositivo, preclude al giudice d'appello una diversa qualificazione e quantificazione della pretesa risarcitoria in assenza di specifico motivo di impugnazione
art. 2043 c.c.
il risarcimento non può essere rideterminato in modo da eccedere il pregiudizio effettivamente già ristorato; nel caso concreto la Cassazione ha però valorizzato soprattutto la preclusione da giudicato
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; il motivo è stato ritenuto assorbito dopo l'accoglimento dei primi due
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
il sopravvenuto provvedimento di acquisizione sanante non consente, nel caso concreto, di superare il giudicato interno già formatosi sulla precedente statuizione risarcitoria
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione
art. 42 Cost.
richiamato in relazione alla tutela della proprietà privata nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato per affermare che l'espropriazione deve avvenire in forma legittima e che l'illecito spossessamento non comporta automaticamente l'acquisto del bene da parte della P.A.
art. 46 CEDU
richiamato nel ragionamento sulla necessità di conformarsi alle decisioni della Corte EDU, ma senza che ciò comporti la rimozione automatica del giudicato interno nel processo civile
Massime di principio
- Quando su una sentenza non definitiva si forma un giudicato interno circa l'an debeatur o circa il criterio di quantificazione del danno, il giudice dell'impugnazione non può rideterminare la pretesa sulla base di un diverso assetto giuridico sopravvenuto se manca uno specifico motivo di appello sul punto.
- Il giudicato può desumersi anche implicitamente, mediante interpretazione coordinata di motivazione e dispositivo, purché l'accertamento contenuto nella decisione sia effettivo e costituisca antecedente logico necessario della statuizione finale.
- Nel caso di occupazione illegittima di beni immobili da parte della P.A., la sopravvenuta adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis non elimina, di per sé, gli effetti preclusivi del giudicato già formatosi su una precedente condanna risarcitoria.
- La domanda risarcitoria per equivalente va tenuta distinta dalle azioni ripristinatorie o restitutorie: il possibile contrasto con l'evoluzione dei principi convenzionali non consente automaticamente di incidere su un giudicato interno relativo al solo risarcimento del danno.
- In presenza di completa definizione della questione di fatto e di diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, senza rinvio, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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