Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24053/2021 del 06/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune di Palermo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'appello della proprietaria limitatamente alla durata dell'occupazione illegittima e alla quantificazione della relativa indennità. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio di appello e ha condannato la resistente a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'occupazione di alcune unità immobiliari site nel quartiere palermitano dell'Albergheria, utilizzate nell'ambito di un programma di ristrutturazione di alloggi popolari. Il Comune era immesso nel possesso nel 1987 a seguito di ordinanza di occupazione temporanea, ma la procedura espropriativa non veniva poi completata. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva ritenuto perfezionata la cd. occupazione acquisitiva alla data di scadenza dell'occupazione legittima (6 febbraio 1992), riconoscendo un risarcimento calcolato sul valore di mercato dei beni fino alla data della sentenza non definitiva; con sentenza definitiva aveva liquidato anche l'indennità per l'occupazione illegittima. In appello la proprietaria aveva ottenuto una diversa quantificazione del danno, estesa fino al 3 dicembre 2013, data del provvedimento comunale di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva precludeva ogni ulteriore danno da occupazione illegittima successiva, poiché la proprietà era già stata ritenuta trasferita per occupazione appropriativa; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che il danno era già stato integralmente risarcito con le statuizioni di primo grado e che la condanna in appello imponeva un esborso superiore al pregiudizio effettivo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse considerato anche particelle non appartenenti alla resistente e non comprese nella domanda. La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente fondati il primo e il secondo motivo, rilevando che il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva, interpretata nel suo complesso tra motivazione e dispositivo, precludeva la diversa quantificazione effettuata in appello, anche se l'istituto dell'occupazione appropriativa era poi stato superato dall'evoluzione giurisprudenziale e dal sopravvenuto provvedimento ex art. 42-bis; ha inoltre osservato che nel caso concreto non si trattava di rimozione di misure ripristinatorie, essendo stata rinunciata la domanda di retrocessione, ma di mera tutela risarcitoria per equivalente. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno formatosi sulla sentenza non definitiva, se ricavabile dall'insieme di motivazione e dispositivo, preclude al giudice d'appello una diversa qualificazione e quantificazione della pretesa risarcitoria in assenza di specifico motivo di impugnazione

  • art. 2043 c.c.

    il risarcimento non può essere rideterminato in modo da eccedere il pregiudizio effettivamente già ristorato; nel caso concreto la Cassazione ha però valorizzato soprattutto la preclusione da giudicato

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; il motivo è stato ritenuto assorbito dopo l'accoglimento dei primi due

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    il sopravvenuto provvedimento di acquisizione sanante non consente, nel caso concreto, di superare il giudicato interno già formatosi sulla precedente statuizione risarcitoria

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione

  • art. 42 Cost.

    richiamato in relazione alla tutela della proprietà privata nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità

  • art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato per affermare che l'espropriazione deve avvenire in forma legittima e che l'illecito spossessamento non comporta automaticamente l'acquisto del bene da parte della P.A.

  • art. 46 CEDU

    richiamato nel ragionamento sulla necessità di conformarsi alle decisioni della Corte EDU, ma senza che ciò comporti la rimozione automatica del giudicato interno nel processo civile

Massime di principio

  • Quando su una sentenza non definitiva si forma un giudicato interno circa l'an debeatur o circa il criterio di quantificazione del danno, il giudice dell'impugnazione non può rideterminare la pretesa sulla base di un diverso assetto giuridico sopravvenuto se manca uno specifico motivo di appello sul punto.
  • Il giudicato può desumersi anche implicitamente, mediante interpretazione coordinata di motivazione e dispositivo, purché l'accertamento contenuto nella decisione sia effettivo e costituisca antecedente logico necessario della statuizione finale.
  • Nel caso di occupazione illegittima di beni immobili da parte della P.A., la sopravvenuta adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis non elimina, di per sé, gli effetti preclusivi del giudicato già formatosi su una precedente condanna risarcitoria.
  • La domanda risarcitoria per equivalente va tenuta distinta dalle azioni ripristinatorie o restitutorie: il possibile contrasto con l'evoluzione dei principi convenzionali non consente automaticamente di incidere su un giudicato interno relativo al solo risarcimento del danno.
  • In presenza di completa definizione della questione di fatto e di diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, senza rinvio, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàDanno da cose e animaliImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.