Sentenza n. 1094/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Deduceva di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato della pronuncia, senza tuttavia ottenere il pagamento. Chiedeva quindi l’assegnazione al Ministero di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che l’accredito del beneficio era già avvenuto il 17 dicembre 2025, prima della notificazione del ricorso, effettuata il 9 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell’avvenuta integrale esecuzione dell’obbligo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ha rilevato che l’accredito risultava, apparentemente, anteriore alla notificazione del ricorso e che il ricorrente non aveva fornito elementi probatori idonei a confutare tale circostanza, con possibile profilo di inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Tuttavia, ha considerato che l’adempimento era comunque intervenuto con ritardo rispetto ai tempi previsti dalla normativa. In ragione di tali circostanze, ha compensato integralmente le spese di giudizio. Non sono state adottate misure esecutive ulteriori, né è stata disposta la nomina del commissario ad acta o la condanna a un’astreinte.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione pienamente satisfattiva dell’interesse azionato, come l’integrale esecuzione dell’obbligo oggetto dell’ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la richiesta di misure coercitive pecuniarie, non applicate nel caso concreto perché l’obbligo era stato già adempiuto.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il cui decorso è stato dedotto dal ricorrente prima della proposizione dell’azione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale esecuzione dell’obbligo risultante dal titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, anche quando l’adempimento intervenga nel corso del processo.
- Quando l’amministrazione adempie prima della notificazione del ricorso per ottemperanza, può emergere un profilo di inammissibilità dell’azione per carenza dell’interesse attuale; tuttavia, se l’adempimento è intervenuto tardivamente rispetto ai termini normativi, tale circostanza può incidere sulla regolazione delle spese.
- La nomina del commissario ad acta e la condanna a misure coercitive pecuniarie presuppongono la persistente inesecuzione dell’obbligo alla data della decisione; non possono essere disposte quando l’amministrazione abbia già integralmente adempiuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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