Cassazione Penale, Sentenza n. 12221/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza tra il G.i.p. e la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli in relazione alla gestione e all'accertamento dei crediti anteriori al sequestro relativi a beni che risultavano sia sottoposti a sequestro preventivo/confisca in sede penale sia oggetto di procedimento di prevenzione. Il G.i.p. sosteneva che, essendo stato depositato il decreto di confisca di primo grado in sede di prevenzione il 10/01/2020, la competenza per l'accertamento dei crediti ex art.57 D.Lgs. n.159/2011 si era radicata in capo al giudice della prevenzione e doveva permanere (richiamando il principio di perpetuatio iurisdictionis). La Sezione Misure di Prevenzione, invece, aveva dichiarato che la confisca era stata gia' eseguita in sede penale e che, una volta intervenuta la definitività della confisca penale, la gestione dei beni e la tutela dei terzi sono di competenza del giudice penale, ai sensi dell'art.30, comma 3, D.Lgs. n.159/2011 e dell'art.104-bis disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) del Tribunale di Napoli. Il decisum precisa che, pur riconoscendo l'autonomia dei procedimenti di prevenzione rispetto al processo penale, ove sopravvenga la confisca penale definitiva la disciplina dell'art.30, comma 3, D.Lgs. n.159/2011 e dell'art.104-bis disp. att. c.p.p. regola la gestione del bene. Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la questione non fosse risolta dal principio della perpetuatio iurisdictionis: le specifiche previsioni dell'art.30 D.Lgs. n.159/2011 escludono che la competenza per la fase di gestione e per l'accertamento dei crediti possa permanere nel giudice della prevenzione quando la definitività della confisca penale interviene e determina la trasmissione della gestione al giudice penale. Alla luce degli elementi fattuali e della normativa applicabile, la Corte ha comunque assegnato la competence al G.i.p. del Tribunale di Napoli e disposto la trasmissione degli atti a quest'ultimo.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e misure di prevenzione)
art. 29; art. 30, comma 3; art. 57
Art.29: conferma l'autonomia tra procedimento di prevenzione e processo penale. Art.30, comma 3: stabilisce che se la confisca penale definitiva interviene prima della confisca definitiva di prevenzione il tribunale di prevenzione deve dichiarare che la confisca e' stata gia' eseguita in sede penale e che la gestione segue le disposizioni dell'art.104-bis disp. att. c.p.p.; ciò limita la permanenza della competenza del giudice della prevenzione per la gestione dei beni. Art.57: disciplina l'accertamento dei crediti anteriori al sequestro da svolgersi davanti al giudice delegato dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, ma la sua efficacia non prevale sulle previsioni dell'art.30 quando sopravvenga la confisca penale definitiva.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Regola la gestione dei beni confiscati quando coesistono provvedimenti penali e di prevenzione; richiama che, una volta intervenuta la confisca penale definitiva, la gestione e la tutela dei terzi seguono la normativa penale applicabile.
Codice di procedura penale
Disciplina il procedimento per decidere il conflitto di competenza tra autorita' giudiziarie in materia penale; costituisce la base per la declaratoria del conflitto e la sua risoluzione.
Codice di procedura civile
Richiamato alla stregua del principio di perpetuatio iurisdictionis, definisce in generale che competenza e giurisdizione si determinano con riguardo alla legge e allo stato di fatto al momento della proposizione della domanda; la Corte osserva che tale principio non puo' prevalere quando la normativa speciale (art.30 D.Lgs.159/2011) prevede diversamente.
Massime di principio
- Verificare sempre le date rilevanti: deposito del decreto di confisca di primo grado in sede di prevenzione e data di definitività della confisca penale. La competenza dipende dall'ordine temporale di tali eventi.
- Se la confisca penale diventa definitiva prima della confisca definitiva di prevenzione, la gestione dei beni confiscati e la tutela dei creditori terzi tendono a trasferirsi al giudice penale in virtù dell'art.30, comma 3, D.Lgs. n.159/2011 e dell'art.104-bis disp. att. c.p.p.
- Il termine e le procedure previste dall'art.57 D.Lgs. n.159/2011 per l'accertamento dei crediti davanti al giudice della prevenzione non garantiscono una competenza irrevocabile qualora sopravvenga la definitività della confisca penale; la perpetuatio iurisdictionis non prevale sulla disciplina speciale che disciplina la sovrapposizione delle confische.
- In presenza di provvedimenti concorrenti (sequestro/confisca penale e misure di prevenzione), privilegiare l'interpretazione che garantisca un coordinamento tra le sedi e la gestione unitaria del patrimonio, secondo le previsioni legislative che disciplinano la cooperazione tra giudice penale e giudice della prevenzione.
- Se insorge dubbio sulla competenza, utilizzare la procedura di conflitto di competenza prevista dal codice di rito penale (art.28 e ss.) per ottenere una decisione formale e prevenire atti processuali potenzialmente nulli o inutilmente duplicati.
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