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Sentenza

Sentenza n. 720/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto della Questura di Latina - Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 19.06.2025, notificato in data 31.10.2025 Cat A 12/2025 Prot. N. 308/2025 con il quale veniva decretato il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto- 24LT015399 – CUI 06QQW3O;

Giustizia amministrativa202501068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dalla Questura di Latina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno richiesto dopo l'ingresso in Italia per lavoro subordinato. La Questura ha rilevato che il datore di lavoro indicato nel contratto di soggiorno aveva cessato l'attività già prima della sottoscrizione del contratto e che il rapporto di lavoro risultava cessato dopo pochi giorni. Il ricorrente ha dedotto, qualificando i vizi come nullità, l'insufficienza della motivazione e l'eccesso di potere, sostenendo che la Questura di Latina non fosse competente a valutare la regolarità del Mod. 209 proveniente dalla procedura gestita presso la Prefettura di Caserta; ha inoltre dedotto un conflitto di competenza tra Questura e Prefettura, affermando che l'eventuale revoca del nulla osta spettasse soltanto all'amministrazione che lo aveva rilasciato. Ha sostenuto che, in caso di cessazione dell'impresa, avrebbe dovuto essergli consentito di richiedere un permesso per attesa occupazione e che l'amministrazione avrebbe omesso di considerare ulteriori attività lavorative svolte. Infine, ha invocato la violazione del legittimo affidamento e dell'art. 2 Cost., in ragione del tempo trascorso e della propria buona fede. Ha chiesto anche, in subordine, il rilascio del permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. In via preliminare ha precisato che le doglianze dedotte configuravano, al più, vizi di annullabilità e non di nullità: l'art. 21-septies l. 241/1990 limita la nullità ai casi tassativi, non ricorrenti nella fattispecie. Nel merito, ha ritenuto chiara e sufficiente la motivazione del diniego, letta insieme al preavviso di rigetto. Il rapporto di lavoro originario non si era sostanzialmente perfezionato, poiché il datore indicato nel contratto di soggiorno aveva cessato l'attività prima della sottoscrizione. Il successivo rapporto con un diverso datore non poteva essere valorizzato senza la modifica del contratto di soggiorno e l'emissione di un nuovo Mod. 209 da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Tali adempimenti non costituiscono formalità irrilevanti, anche considerando la disciplina penale dell'impiego di stranieri privi del prescritto titolo. L'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 consente di considerare sopravvenienze favorevoli, ma esse devono essere introdotte nel procedimento mediante gli strumenti tipici previsti dall'art. 22 dello stesso decreto; non basta dimostrare l'esistenza di una nuova occupazione. Il TAR ha escluso inoltre il conflitto di competenze, poiché non risultava che il nulla osta fosse stato revocato dalla Prefettura. L'affidamento eventualmente maturato non poteva prevalere sulla disciplina legislativa del rilascio del titolo e sulla comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, che aveva reso note le criticità ostative. Anche la buona fede e la non imputabilità al lavoratore della mancata instaurazione del rapporto non erano sufficienti, in assenza degli adempimenti procedimentali necessari, a imporre il rilascio del permesso. È stata lasciata salva la possibilità di presentare una nuova istanza, eventualmente per attesa occupazione, se ne ricorrono i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    «il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali»; «viziato da difetto assoluto di attribuzione»; «adottato in violazione o elusione del giudicato»

    La nullità del provvedimento amministrativo ricorre soltanto nei casi tassativi previsti dalla disposizione; le censure esaminate configurano, al più, annullabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego, integrata dal preavviso di rigetto e letta nel loro combinato disposto, è stata ritenuta chiara e sufficiente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha reso conoscibili le ragioni ostative e ha consentito al richiedente di presentare osservazioni; il suo contenuto ha inciso sulla valutazione dell'affidamento.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    «la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno»; «Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno [...] è punito»

    La procedura di ingresso e rilascio del permesso richiede la corrispondenza tra datore indicato nel contratto di soggiorno e titolo richiesto. Una nuova occupazione o la richiesta di attesa occupazione devono essere introdotte mediante modifica del contratto di soggiorno e nuovo Mod. 209.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    «il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati [...] quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti [...] sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio»

    Le sopravvenienze favorevoli possono essere considerate, ma devono essere incardinate nel procedimento attraverso gli strumenti tipici previsti dalla disciplina dell'art. 22 d.lgs. 286/1998.

  • art. 2 Cost.

    Il richiamo alla tutela della persona e dell'affidamento non consente di derogare alla disciplina legislativa del rilascio dei titoli di soggiorno per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • Le censure concernenti motivazione, competenza o violazione di legge determinano l'annullabilità e non la nullità del provvedimento amministrativo, salvo che ricorra una delle ipotesi tassative di cui all'art. 21-septies l. 241/1990.
  • Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la nuova occupazione presso un datore diverso da quello indicato nel contratto di soggiorno può essere valorizzata solo dopo la modifica del contratto di soggiorno e l'emissione di un nuovo Mod. 209 secondo le modalità previste dall'art. 22 d.lgs. 286/1998.
  • Le sopravvenienze favorevoli rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 devono essere tempestivamente introdotte nel procedimento mediante gli strumenti tipici previsti dalla disciplina dell'immigrazione; la mera allegazione di un nuovo rapporto di lavoro non è sufficiente.
  • La buona fede del lavoratore straniero e la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario non impongono, da sole, il rilascio del permesso di soggiorno o di quello per attesa occupazione in assenza degli adempimenti procedimentali e documentali prescritti.
  • Il legittimo affidamento eventualmente maturato dallo straniero non può sovvertire la disciplina legislativa del rilascio dei titoli di soggiorno quando l'amministrazione abbia comunicato le ragioni ostative e il quadro normativo richieda specifici adempimenti per la regolarizzazione della posizione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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