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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26113/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto e da un pignoramento immobiliare promossi da due creditrici nei confronti di un debitore poi deceduto. Gli eredi del debitore avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario e avevano proposto opposizione al precetto e poi all'esecuzione, deducendo l'efficacia dell'accettazione beneficiata. Il Tribunale, riunite le due opposizioni, aveva dichiarato inefficace il precetto; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo decaduto il beneficio d'inventario per tardiva redazione dell'inventario. In Cassazione gli eredi hanno dedotto tre motivi: nullità della notifica dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio con tutti gli eredi; violazione delle norme sul litisconsorzio per pretermissione di un erede; erronea applicazione delle norme sull'accettazione con beneficio d'inventario e sull'inventario, sostenendo che l'inventario era tempestivo perché era stata tempestiva l'istanza al tribunale per la nomina del pubblico ufficiale incaricato e che doveva considerarsi il momento di conoscenza della devoluzione ereditaria.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi perché rileva preliminarmente la tardività del ricorso. Ricorda che le opposizioni al processo esecutivo, compresa l'opposizione a precetto, non beneficiano della sospensione feriale dei termini processuali. Poiché il giudizio era stato introdotto nel 2010, il ricorso sarebbe stato tempestivo solo in base alla sospensione feriale e al termine lungo semestrale, ma tale sospensione non opera. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente, con distrazione a favore dei difensori antistatari; viene inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 164, 286, 328 c.p.c.

    Invocati come parametri della dedotta nullità della notifica dell'appello e del contraddittorio, ma la Corte non li esamina nel merito perché dichiara il ricorso tardivo.

  • artt. 102, 164 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo per sostenere la necessità del litisconsorzio con tutti gli eredi e la pretermissione di uno di essi, ma non valutati per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare l'accertamento di tardività dell'inventario, ma il motivo non viene scrutinato nel merito per la tardività del ricorso.

  • artt. 484, 485, 487, 775 c.c.

    Evocati dai ricorrenti in tema di accettazione con beneficio d'inventario e redazione dell'inventario; la Corte non entra nel merito della questione.

  • art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    La Corte afferma che le cause di opposizione al processo esecutivo, compresa l'opposizione a precetto, non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

  • art. 92 ord. giud.

    Richiamato insieme alla L. n. 742 del 1969 per escludere l'operatività della sospensione feriale nei procedimenti di opposizione esecutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Le opposizioni al processo esecutivo, inclusa l'opposizione a precetto, non beneficiano della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione avverso decisioni rese in controversie esecutive, non può computarsi la sospensione feriale dei termini.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine utile, il giudizio va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza anche nel giudizio di legittimità, con possibile distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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