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Sentenza

Sentenza del 14/03/2019 n. 1578 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - cartella di pagamento -- Mancata sottoscrizione - - Riferibilità all'autorità da cui promana - Sufficienza - Modello ministeriale - Sottoscrizione - Non prevista.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella fosse invalida perché priva della sottoscrizione autografa del funzionario competente. La censura riguardava quindi la mancanza di un requisito formale dell'atto e, in particolare, l'asserita necessità della firma per garantire la riferibilità della cartella all'autorità emanante.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La mancata sottoscrizione della cartella non comporta di per sé l'invalidità dell'atto quando, come accertato nella sentenza impugnata, non vi siano dubbi sulla sua riferibilità all'autorità da cui promana. L'autografia è necessaria solo quando sia espressamente prevista dalla legge. L'art. 25 del dPR 602/1973 richiede che la cartella sia redatta secondo il modello approvato dal ministero competente, modello che prevede l'intestazione dell'atto ma non la sottoscrizione del funzionario. La cartella è pertanto valida anche senza firma.

Norme richiamate

  • dPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25

    La cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero competente.

    La norma non impone la sottoscrizione del funzionario sulla cartella, poiché il modello ministeriale applicabile prevede l'intestazione dell'atto, ma non la firma autografa.

  • dPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo relativo alla notificazione e alla riscossione mediante cartella, senza che dal testo emerga una specifica esigenza di sottoscrizione dell'atto.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 117/2000

    È richiamata quale precedente conforme sul principio secondo cui la validità dell'atto non dipende necessariamente dalla sottoscrizione autografa, quando la sua riferibilità all'autorità emanante sia comunque certa.

Massime di principio

  • La mancanza della firma su un atto amministrativo non determina automaticamente la sua nullità o annullabilità: occorre verificare se la legge la richieda espressamente.
  • Per le cartelle di pagamento, il riferimento principale è il modello ministeriale previsto dalla normativa: se tale modello non contempla la sottoscrizione, l'assenza della firma non costituisce di per sé un vizio invalidante.
  • È sufficiente che l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione o all'agente della riscossione competente; la riferibilità concreta può risultare dall'intestazione, dai dati dell'ente, dagli elementi identificativi e dal contenuto dell'atto.
  • La contestazione della sola mancata sottoscrizione tende a essere infondata se non sono dimostrati ulteriori elementi di incertezza sull'autorità emanante o sulla provenienza della cartella.

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