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Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina n. 103 del 13 maggio 2025 e della relativa nota-p.e.c. del 14 maggio 2025 (entrambe) di Sport e Salute S.p.A., recanti l'aggiudicazione in favore dell'operatore AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE della PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO “ETTORE GIARDINIERO” SITO IN LECCE - VIA DEL MARE RA 57/25/PA - CIG B615F0C4CD - CUP F87B22001470005, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto (donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusi i verbali di gara, i giudizi di valutazione della Commissione giudicatrice, la nota del R.U.P. dell'8 maggio 2025 di soccorso istruttorio in favore dell'aggiudicataria, la nota del R.U.P. del 9 maggio 2025 che ha restituito un esito positivo in ordine al citato soccorso istruttorio, l'eventuale relazione del R.U.P. sulla proposta di aggiudicazione, gli esiti dei controlli ex art. 99 D. Lgs. n. 36/2023, e - ove occorrer possa, e in via subordinata - dell'art. 14 del Disciplinare rubricato “Soccorso istruttorio”; nonché, per l'accertamento e la declaratoria della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna (i) a risarcire il danno cagionato alla Società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento a LEO COSTRUZIONI S.p.A. dell'appalto in questione, ovvero (ii) a disporre il subentro della parte ricorrente nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 20 giugno 2025: del decreto n. 104 del 26 maggio 2025 del Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con il quale si è preso atto della predetta determina di aggiudicazione n. 103 del 13 maggio 2025 di Sport e Salute S.p.A. ed è stata affidata la progettazione esecutiva inerente le opere opzionali complementari all’operatore AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, nonché del verbale di consegna anticipata dell’appalto del 26 maggio 2025 e di ogni altro atto connesso ivi incluso il decreto commissariale n. 37 del 28 febbraio 2025 e degli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati alle controparti il 25 luglio 2025 e depositati in giudizio l’11 agosto 2025: per l’annullamento degli esiti dei controlli ex art. 99, D.lgs. n. 36/2023, comunicati da Sport e Salute S.p.A. a mezzo pec del 26.6.2025(anch’essa gravata); nonché di ogni altro atto ad essi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, sebbene non conosciuto (donde la riserva di ulteriori motivi aggiunti), incluso –ove occorrer possa, e in via subordinata –l’art.6.2.2e 6.2.2.1 del Disciplinare, e degli atti già impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti del 20.6.2025.

Giustizia amministrativa202500632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la ristrutturazione dello stadio Ettore Giardiniero di Lecce, nonché gli atti di soccorso istruttorio, gli esiti dei controlli sui requisiti, l'affidamento delle opere opzionali e la consegna anticipata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l'aggiudicazione ad AR.CO. Lavori deducendo: la mancata indicazione, nella dichiarazione dei progettisti, della ripartizione relativa alla categoria di progettazione P.02; l'illegittima modifica o integrazione del gruppo di lavoro mediante soccorso istruttorio; l'inadeguatezza dei servizi pregressi dichiarati dalla mandataria del raggruppamento di progettisti ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, anche alla luce della successiva rettifica di un certificato rilasciato dal Comune di Barletta; la mancata dichiarazione dell'impegno a conferire il mandato collettivo speciale irrevocabile; la violazione della lex specialis e dei principi di buon andamento, trasparenza, autoresponsabilità, fiducia e buona fede. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato il decreto commissariale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di affidamento della progettazione delle opere opzionali, il verbale di consegna anticipata, gli esiti dei controlli ex art. 99 d.lgs. 36/2023 e il mancato esercizio dell'autotutela, chiedendo l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Commissario straordinario, poiché era stato impugnato anche il decreto commissariale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di affidamento delle opere opzionali. Nel merito, ha confermato la valutazione già espressa in sede cautelare. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo perché il raggruppamento di progettisti era stato tempestivamente indicato, aveva dichiarato il possesso delle qualificazioni necessarie, inclusa la categoria P.02, e l'integrazione riguardava soltanto la ripartizione delle quote di esecuzione, senza modificare l'offerta tecnica o economica, l'identità del concorrente o la composizione del raggruppamento. La successiva dichiarazione sulle quote P.02 è stata quindi ritenuta valida. Sono stati ritenuti idonei i servizi pregressi dichiarati dalla mandataria, sulla base del certificato del Comune di Barletta valido al momento dei controlli. La successiva rettifica comunale del certificato, intervenuta dopo l'aggiudicazione e dopo la conclusione dei controlli ex art. 99, non ha inciso retroattivamente sulla legittimità degli atti, in applicazione del principio tempus regit actum. La perdita temporanea della prova del requisito, non imputabile all'operatore economico che aveva fatto affidamento su una certificazione pubblica valida, non ha compromesso l'affidabilità dell'offerta, anche perché erano state successivamente prodotte ulteriori certificazioni idonee. Il gruppo di lavoro non risultava modificato e la lex specialis non imponeva che ciascun componente possedesse individualmente i requisiti di esperienza. La consegna anticipata dell'appalto e l'affidamento anticipato della progettazione delle opere complementari erano giustificati dall'urgenza qualificata e dalla disciplina applicabile agli interventi finanziati con fondi PNRR. Non sussisteva inoltre un obbligo generale di provvedere sulle istanze di autotutela, non ricorrendo un'ipotesi di autotutela doverosa. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per assenza dei presupposti. Spese integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    La dichiarazione del raggruppamento di progettisti deve consentire di individuare le parti del servizio eseguite dai singoli componenti; l'integrazione della sola ripartizione delle quote è sanabile quando non modifica l'offerta, il raggruppamento o l'identità del concorrente.

  • art. 99 d.lgs. 36/2023

    I controlli sui requisiti dell'aggiudicatario rilevano rispetto alla situazione accertata dalla stazione appaltante nel momento in cui il controllo è svolto; una rettifica successiva di una certificazione non determina automaticamente l'illegittimità degli esiti già adottati.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio non è escluso per integrazioni riguardanti dichiarazioni amministrative o requisiti, quando non incidono sull'offerta tecnica o economica e non rendono incerta l'identità del concorrente.

  • art. 41, comma 15, d.lgs. 36/2023

    Nell'appalto integrato, i requisiti di progettazione possono essere dimostrati mediante un progettista indicato esterno all'operatore economico concorrente, secondo le modalità previste dalla lex specialis.

  • art. 6.1.2.2 del Disciplinare di gara

    La composizione del gruppo di lavoro deve essere dichiarata nella dichiarazione del progettista; nel caso esaminato, la composizione indicata in sede di gara coincideva con quella risultante dal soccorso istruttorio.

  • art. 8, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020

    è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti

    La disposizione consente la consegna o l'esecuzione anticipata per interventi finanziati con fondi PNRR, anche nelle more della verifica dei requisiti, ed è stata ritenuta ancora applicabile oltre il termine originario in forza dell'art. 224, comma 2, d.lgs. 36/2023.

  • art. 224, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Ha eliminato il limite temporale contenuto nell'art. 8, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020, consentendo l'ultrattività della disciplina sulla consegna o esecuzione anticipata.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    La prospettazione di dichiarazioni potenzialmente fuorvianti non determina automaticamente l'esclusione, quando la stazione appaltante abbia verificato l'effettivo possesso dei requisiti anche mediante integrazioni istruttorie.

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Le condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'esclusione per illecito professionale devono essere valutate dalla stazione appaltante secondo la disciplina del Codice e non comportano esclusione automatica in assenza dell'accertamento dei relativi presupposti.

  • artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990

    L'esercizio dell'autotutela è normalmente discrezionale; non sussiste un obbligo generale di riesame su istanza del privato, salvo specifiche ipotesi di autotutela doverosa.

  • art. 124 c.p.a.

    La domanda risarcitoria connessa all'illegittima aggiudicazione è stata respinta per mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi, non essendo stata accertata l'illegittimità degli atti di gara.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, è ammissibile il soccorso istruttorio per integrare la ripartizione delle quote di esecuzione dichiarate dai componenti di un raggruppamento di progettisti quando il raggruppamento sia stato tempestivamente individuato, i requisiti siano stati dichiarati e l'integrazione non modifichi l'offerta tecnica o economica, la composizione del raggruppamento o l'identità del concorrente.
  • Il divieto di soccorso istruttorio non opera per ogni omissione documentale, ma soltanto quando l'integrazione incida sui contenuti dell'offerta oppure renda assolutamente incerta l'identità del concorrente; il progettista indicato esterno non assume, per ciò solo, la qualità di concorrente.
  • Il principio di continuità del possesso dei requisiti impone che questi sussistano senza soluzione di continuità fino all'esecuzione del contratto, ma deve essere applicato tenendo conto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento. La successiva rettifica di una certificazione pubblica, intervenuta dopo l'aggiudicazione e dopo i controlli, non incide automaticamente sulla legittimità degli atti precedenti quando l'operatore abbia fatto incolpevole affidamento sul certificato valido e abbia comunque dimostrato il possesso del requisito con ulteriori documenti.
  • La valutazione della stazione appaltante sulla sussistenza dei requisiti deve essere esaminata secondo il principio tempus regit actum: sopravvenienze documentali successive non determinano retroattivamente un difetto di istruttoria se, al momento del controllo, la documentazione disponibile era valida ed efficace e non emergevano elementi obiettivi che imponessero ulteriori indagini.
  • La consegna anticipata dell'appalto e l'esecuzione anticipata della progettazione possono essere disposte per interventi finanziati con fondi PNRR quando ricorrano ragioni qualificate di urgenza, anche prima della stipulazione del contratto e, quanto alla progettazione, prima dell'individuazione del direttore dei lavori, nei limiti dell'attività effettivamente affidata.
  • L'amministrazione non ha un obbligo generale di riesaminare gli atti di gara su istanza del privato; l'obbligo di autotutela sussiste soltanto in presenza di una specifica previsione normativa o di eccezionali e conclamate esigenze di equità e giustizia.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiSoccorso istruttorioEccesso di potereDifetto di istruttoriaAutotutela decisoria

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