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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26196/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il procedimento trae origine dal diniego opposto dal giudice per le indagini preliminari a una richiesta del detenuto, sottoposto a custodia cautelare in carcere, di autorizzare l'accesso in istituto di un consulente sanitario di fiducia per eseguire un prelievo pilifero e redigere una consulenza chimico-tossicologica finalizzata ad accertare l'attualità del suo stato di tossicodipendenza. Il giudice aveva ritenuto che tale stato fosse solo presunto e non attuale, richiamando un certificato risalente e l'assenza di evidenze del reparto sanitario carcerario; aveva inoltre valorizzato la latitanza protrattasi per mesi come elemento incompatibile con la dedotta tossicodipendenza. Il ricorrente ha dedotto nullità e violazione di legge dell'ordinanza, sostenendo che l'art. 11, comma 12, ord. pen. consente l'autorizzazione solo per verificare eventuali incidenze negative sugli accertamenti processuali in corso e non attribuisce al giudice un potere di sindacare la necessità terapeutica della visita o dell'accertamento sanitario. Ha inoltre invocato gli artt. 3 e 32 Cost. e l'art. 3 CEDU, prospettando un provvedimento abnorme e motivazione contraddittoria, perché il diniego frustrava proprio l'accertamento della condizione di tossicodipendenza che si intendeva verificare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l'art. 11, comma 12, ord. pen. nel senso che ai detenuti e internati spetta il diritto di essere visitati a proprie spese da un sanitario di fiducia senza limiti o condizioni ulteriori, salvo il filtro autorizzatorio per gli imputati, che serve unicamente a verificare se l'iniziativa possa incidere negativamente sugli accertamenti processuali in corso. Nel caso concreto, il GIP ha esercitato un potere non previsto dall'ordinamento, sindacando la necessità dell'accertamento sanitario e le modalità di esercizio del diritto, così adottando un provvedimento non consentito dalla legge. Per tale ragione la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 12, ord. pen.

    I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.

    La norma tutela un diritto del detenuto/internato alla visita sanitaria di fiducia; per gli imputati l'autorizzazione del giudice è limitata alla verifica di eventuali pregiudizi sugli accertamenti processuali in corso, senza potere di sindacare la necessità o l'opportunità terapeutica dell'iniziativa.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato come fondamento costituzionale del diritto alla salute e della conseguente possibilità per il detenuto di sottoporsi a visite e accertamenti sanitari di fiducia.

  • art. 3 Cost.

    È invocato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità del diniego, ma la decisione ruota soprattutto sull'art. 11, comma 12, ord. pen. e sull'art. 32 Cost.

  • art. 3 CEDU

    È richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte sviluppi un'autonoma ratio su tale disposizione.

  • art. 61, comma 2, c.p.p.

    È richiamato per estendere agli indagati la disciplina prevista per gli imputati quanto all'autorizzazione del giudice.

Massime di principio

  • Il detenuto o internato ha diritto di essere visitato a proprie spese da un sanitario di fiducia; per gli imputati, e per gli indagati in forza dell'estensione normativa, l'intervento del giudice è circoscritto al solo controllo dell'eventuale incidenza dell'iniziativa sugli accertamenti processuali in corso.
  • Il giudice non può subordinare l'autorizzazione a un vaglio di merito sulla effettiva necessità sanitaria della visita o del prelievo richiesti, perché un simile controllo eccede il potere conferito dalla legge.
  • È abnorme o comunque illegittimo il provvedimento che, in assenza di un concreto pregiudizio investigativo, frustri l'esercizio di un diritto alla salute costituzionalmente garantito mediante un sindacato non previsto dall'ordinamento.
  • Quando la legge prevede un filtro autorizzatorio limitato a specifiche esigenze processuali, ogni decisione fondata su ragioni diverse integra esercizio di potere non consentito e va annullata.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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