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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 699/2024, depositata e resa pubblica il 30.05.2024.

Giustizia amministrativa202501704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Bologna n. 699/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la perdurante inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna n. 699/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro annualità, prevedendo anche la corresponsione di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'inadempimento del Ministero e ha accolto in parte il ricorso, ordinando all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire avesse già previsto il pagamento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione e che tale previsione costituisse una misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha previsto l'intervento, su istanza del ricorrente e nei successivi novanta giorni, di un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche la possibilità di adottare misure di esecuzione e la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica: nel caso concreto è stata negata perché la sentenza da eseguire prevedeva già interessi o rivalutazione, ritenuti misura equa in relazione all'inadempimento.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata dal TAR una misura economica già idonea a compensare il ritardo nell'attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire prevede già interessi o rivalutazione per il periodo di ritardo e tale previsione è ritenuta una misura equa rispetto all'inadempimento.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte vittoriosa, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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