Cassazione Penale, Sentenza n. 1314/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/10/2022: (1) contesta il diniego della rinnovazione dell'istruttoria in appello per l'acquisizione di registrazioni trovate su un telefono dismesso risalenti al 2015 e rinvenute solo dopo il primo grado, sostenendo che l'art. 603 c.2 cod. proc. pen. non impone l'onere di provare la scoperta tardiva e che la prova sarebbe decisiva a suo favore (smentendo la fattispecie di estorsione); (2) censura la valutazione della prova in ordine all'attendibilità delle persone offese (parti civili), rilevando conflitti d'interesse economici, elementi de relato e condizionamenti che, secondo la difesa, renderebbero inattendibili i loro dichiarati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'art. 603 c.2 richiede che la prova sia "sopravvenuta" o "scoperta" dopo il primo grado e la difesa non ha specificato come e quando siano state reperite le registrazioni; inoltre la Corte territoriale ha motivato anche sulla irrilevanza delle registrazioni in base agli artt. 495 e 190 c.1 cod. proc. pen. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la censura generica e di fatto (valutazione di merito sulla attendibilità), inammissibile ai sensi dell'art. 606; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
la prova non solo sia nuova rispetto a quelle già assunte, ma sia allo stesso tempo sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la rinnovazione in appello comporta il requisito della "novità" intesa come sopravvenienza/scoperta successiva al primo grado; spetta alla parte che richiede la rinnovazione dimostrare la novità in termini sufficienti a consentire il sindacato del giudice
art. 495, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla rinnovazione (valutazione della rilevanza/necessità della prova ai fini della decisione); la Corte territoriale ha valutato anche la non rilevanza delle registrazioni
art. 190, comma 1, cod. proc. pen.
Usato per richiamare i criteri di valutazione della prova e dell'istruttoria; la Corte ha motivato il diniego anche in base all'irrilevanza sostanziale della prova sopravvenuta
art. 606, comma 1, lett. d) e lett. b), cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi in parte manifestamente infondati (lett. d) per la rinnovazione) e in parte generici/di fatto (lett. b) sulla valutazione della prova), quindi inammissibili
art. 616, cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese e per l'obbligo di versamento di somme alla Cassa per le ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 521, cod. proc. pen.
Citato nel ricorso originario in relazione alla pretesa illegittima riqualificazione di capo d'imputazione (da circonvenzione di incapace a estorsione); la sentenza impugnata aveva dichiarato nullità parziale per questa riqualificazione ma la Cassazione non ha accolto le deduzioni in punto di ammissibilità del ricorso
D.L. n.137/2020 art.23 co.8 e D.L. 198/2022 art.8
Richiamati come base normativo-procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità di trattazione)
Corte cost., 13 giugno 2000 n.186
Richiamata a supporto dell'ammissibilità della condanna alla contribuzione alla Cassa per le ammende in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile
Massime di principio
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.2 è essenziale dimostrare che la prova sia effettivamente "sopravvenuta" o "scoperta" dopo il giudizio di primo grado; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- La Corte d'appello può negare la rinnovazione anche sulla base della irrilevanza manifestamente evidente della prova sopravvenuta (art. 495 c.1): non basta che la prova sia nuova, deve avere anche rilevanza per la decisione
- Le censure sulla valutazione dell'attendibilità di testi o persone offese sono, di norma, questioni di merito tipiche del giudice di merito: la Corte di legittimità non le accoglie se proposte in termini generici senza indicazione di specifici vizi di diritto
- In appello la difesa deve descrivere con precisione le modalità e i tempi di scoperta delle prove sopravvenute; l'assenza di indicazioni circostanziate può portare al rigetto per carenza di novità dimostrata
- Le impugnazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione globale della prova senza indicare errori di diritto o vizi logico-giuridici specifici sono spesso dichiarate inammissibili per genericità
- La riqualificazione del fatto in sede di appello richiede attenzione procedurale (eventuali nullità o violazioni degli artt. di riferimento come l'art. 521 possono essere rilevanti): se si contesta la riqualificazione va opportunamente motivata e inserita nel gravame
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616) in caso di inammissibilità manifestamente fondata; pertanto è opportuno valutare la specificità e la solidità giuridica dei motivi prima di adire la Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1246/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1250/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1252/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1253/2024 del 11/01/2024
- Sentenza penale · 11 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1254/2024 del 11/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →