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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1314/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28/10/2022: (1) contesta il diniego della rinnovazione dell'istruttoria in appello per l'acquisizione di registrazioni trovate su un telefono dismesso risalenti al 2015 e rinvenute solo dopo il primo grado, sostenendo che l'art. 603 c.2 cod. proc. pen. non impone l'onere di provare la scoperta tardiva e che la prova sarebbe decisiva a suo favore (smentendo la fattispecie di estorsione); (2) censura la valutazione della prova in ordine all'attendibilità delle persone offese (parti civili), rilevando conflitti d'interesse economici, elementi de relato e condizionamenti che, secondo la difesa, renderebbero inattendibili i loro dichiarati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'art. 603 c.2 richiede che la prova sia "sopravvenuta" o "scoperta" dopo il primo grado e la difesa non ha specificato come e quando siano state reperite le registrazioni; inoltre la Corte territoriale ha motivato anche sulla irrilevanza delle registrazioni in base agli artt. 495 e 190 c.1 cod. proc. pen. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la censura generica e di fatto (valutazione di merito sulla attendibilità), inammissibile ai sensi dell'art. 606; pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 2, cod. proc. pen.

    la prova non solo sia nuova rispetto a quelle già assunte, ma sia allo stesso tempo sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la rinnovazione in appello comporta il requisito della "novità" intesa come sopravvenienza/scoperta successiva al primo grado; spetta alla parte che richiede la rinnovazione dimostrare la novità in termini sufficienti a consentire il sindacato del giudice

  • art. 495, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla rinnovazione (valutazione della rilevanza/necessità della prova ai fini della decisione); la Corte territoriale ha valutato anche la non rilevanza delle registrazioni

  • art. 190, comma 1, cod. proc. pen.

    Usato per richiamare i criteri di valutazione della prova e dell'istruttoria; la Corte ha motivato il diniego anche in base all'irrilevanza sostanziale della prova sopravvenuta

  • art. 606, comma 1, lett. d) e lett. b), cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi in parte manifestamente infondati (lett. d) per la rinnovazione) e in parte generici/di fatto (lett. b) sulla valutazione della prova), quindi inammissibili

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese e per l'obbligo di versamento di somme alla Cassa per le ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 521, cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso originario in relazione alla pretesa illegittima riqualificazione di capo d'imputazione (da circonvenzione di incapace a estorsione); la sentenza impugnata aveva dichiarato nullità parziale per questa riqualificazione ma la Cassazione non ha accolto le deduzioni in punto di ammissibilità del ricorso

  • D.L. n.137/2020 art.23 co.8 e D.L. 198/2022 art.8

    Richiamati come base normativo-procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità di trattazione)

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n.186

    Richiamata a supporto dell'ammissibilità della condanna alla contribuzione alla Cassa per le ammende in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile

Massime di principio

  • Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.2 è essenziale dimostrare che la prova sia effettivamente "sopravvenuta" o "scoperta" dopo il giudizio di primo grado; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
  • La Corte d'appello può negare la rinnovazione anche sulla base della irrilevanza manifestamente evidente della prova sopravvenuta (art. 495 c.1): non basta che la prova sia nuova, deve avere anche rilevanza per la decisione
  • Le censure sulla valutazione dell'attendibilità di testi o persone offese sono, di norma, questioni di merito tipiche del giudice di merito: la Corte di legittimità non le accoglie se proposte in termini generici senza indicazione di specifici vizi di diritto
  • In appello la difesa deve descrivere con precisione le modalità e i tempi di scoperta delle prove sopravvenute; l'assenza di indicazioni circostanziate può portare al rigetto per carenza di novità dimostrata
  • Le impugnazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione globale della prova senza indicare errori di diritto o vizi logico-giuridici specifici sono spesso dichiarate inammissibili per genericità
  • La riqualificazione del fatto in sede di appello richiede attenzione procedurale (eventuali nullità o violazioni degli artt. di riferimento come l'art. 521 possono essere rilevanti): se si contesta la riqualificazione va opportunamente motivata e inserita nel gravame
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616) in caso di inammissibilità manifestamente fondata; pertanto è opportuno valutare la specificità e la solidità giuridica dei motivi prima di adire la Cassazione

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