Cassazione Civile, Ordinanza n. 02599/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per un periodo pluriennale, sostenendo di averne diritto alle stesse condizioni dei cittadini italiani in forza della direttiva 2003/109/CE e della relativa interpretazione della Corte di giustizia. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provato il requisito reddituale previsto dall'art. 2 della l. n. 153 del 1988, requisito riferito non solo al richiedente ma all'intero nucleo familiare, e avevano qualificato tale requisito come elemento costitutivo del diritto. Nel ricorso per cassazione il richiedente denunciava violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, nonché dei principi desumibili dalla direttiva 2003/109/CE e dalla sentenza CGUE del 25.11.2020, sostenendo che il giudice d'appello avesse illegittimamente preteso una autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla legge e che la dichiarazione dei redditi prodotta fosse sufficiente; inoltre affermava che il requisito reddituale sarebbe una mera condizione di erogazione e non un requisito costitutivo del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso in parte inammissibile e comunque infondato. Inammissibile perché, in presenza di doppia conforme di merito, non era deducibile il vizio attinente all'accertamento di fatto sulla prova del reddito; inoltre la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e il ricorrente non aveva trascritto la dichiarazione reddituale nella parte rilevante. Nel merito, la Corte ha ribadito che per ottenere l'assegno per il nucleo familiare occorre provare sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988, e che tale requisito deve essere provato dall'interessato. Poiché la Corte d'appello aveva accertato la mancanza di prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente all'estero, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988
l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare presuppone la prova dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale; il requisito reddituale incide sul diritto al beneficio e deve essere provato dall'interessato
art. 12 delle preleggi
richiamato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione della normativa conforme ai canoni ermeneutici, ma la censura è stata ritenuta non confrontata con la reale ratio della decisione di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione invocata per dedurre violazione di legge
direttiva 2003/109/CE
richiamata dal ricorrente per sostenere il diritto del soggiornante di lungo periodo a parità di trattamento nell'accesso alla prestazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare il richiedente deve provare cumulativamente l'effettivo svolgimento di attività lavorativa e la sussistenza del requisito reddituale previsto dalla legge; il reddito del nucleo familiare non è un dato accessorio ma un presupposto del diritto alla prestazione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, il ricorso per cassazione non può validamente investire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, se non nei limiti consentiti dalla legge.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione giuridica, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove o non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione di documenti rilevanti deve riportarne il contenuto essenziale in ricorso, così da consentire il controllo di fondatezza della censura.
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