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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24063/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il procedimento riguarda un'indagine per presunti accordi illeciti collegati a una gara pubblica per servizi ausiliari presso un'A.S.P., nella quale l'indagato, amministratore di una società privata, sarebbe stato indicato come destinatario di un promesso subappalto in cambio del proprio ruolo nell'ambito di un canale di influenza con altri soggetti coinvolti. Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta cautelare formulata nei suoi confronti in relazione alla corruzione ex art. 319 c.p., riqualificando però i fatti come traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.; il tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, ha invece applicato nei suoi confronti una misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni, perché autorizzate per fatti di corruzione/turbativa mentre il quadro reale sarebbe stato sin dall'origine riconducibile solo al traffico di influenze, reato non intercettabile per i limiti dell'art. 266 c.p.p.; 2) il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione quanto a una conversazione del 17 settembre 2024, ritenuta dal tribunale inesistente negli atti; 3) l'erronea applicazione dell'art. 346-bis c.p. per mancanza di una vera 'utilità economica', poiché il subappalto sarebbe stato in concreto non conveniente per la società; 4) la carenza di motivazione sulla durata massima di un anno della misura interdittiva ex art. 308 c.p.p. I motivi aggiunti insistevano sull'inutilizzabilità delle captazioni e sulla pretesa estraneità dell'indagato al pactum sceleris.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per un nuovo giudizio. Secondo la Cassazione, il giudice cautelare, avendo riqualificato i fatti come traffico di influenze illecite, avrebbe dovuto preliminarmente verificare se le intercettazioni poste a fondamento della misura fossero state legittimamente autorizzate sulla base di una base indiziaria seria e coerente rispetto all'originaria ipotesi di corruzione, oppure se la diversa qualificazione avesse finito per eludere i limiti legali di ammissibilità delle intercettazioni. Tale controllo non era stato compiuto. Sono state quindi assorbite le ulteriori censure. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, quando intercettazioni autorizzate per un reato che ne consente l'uso vengono poi impiegate per applicare una cautela per un reato diverso e non intercettabile, il giudice di merito deve verificare in via preliminare le ragioni della diversa qualificazione e la consistenza della base indiziaria originaria.

Norme richiamate

  • art. 266 c.p.p.

    limiti di ammissibilità delle intercettazioni

    le intercettazioni sono utilizzabili solo per i reati rientranti nei limiti edittali previsti dalla norma; non possono essere legittimate ex post per un reato non intercettabile se l'originaria qualificazione era sostanzialmente errata

  • art. 267 c.p.p.

    richiamato come norma che disciplina l'autorizzazione delle intercettazioni e i relativi presupposti

  • art. 271 c.p.p.

    richiamato in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni illegittimamente autorizzate o acquisite

  • art. 270 c.p.p.

    richiamato per il divieto di utilizzazione dei risultati in procedimenti o per fatti ulteriori e diversi, secondo i principi delle Sezioni Unite Cavallo

  • art. 273 c.p.p.

    richiamato con riferimento al giudizio di gravità indiziaria per l'applicazione della misura cautelare

  • art. 308 c.p.p.

    richiamato in tema di durata delle misure interdittive e di necessità di motivazione sulla durata massima applicata

  • art. 309 c.p.p.

    indica il giudice competente per il rinvio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare

  • art. 319 c.p.

    originaria ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poi esclusa dal giudice cautelare

  • art. 346-bis c.p.

    fattispecie ritenuta in sede cautelare; per la Corte si tratta di reato non automaticamente utilizzabile come base per intercettazioni se la diversa qualificazione non sia sorretta da presupposti originari adeguati

  • art. 353 c.p.

    menzionato come ulteriore reato oggetto di iniziale contestazione ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    richiamato nei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p.

    evocato nel ricorso per sostenere che il traffico di influenze non consente l'intercettazione nei termini dedotti

  • art. 318 c.p.

    richiamato nel distinguere il traffico di influenze dalla corruzione propria o impropria

  • art. 319-ter c.p.

    richiamato nel chiarire l'ambito di esclusione del traffico di influenze

  • art. 322 c.p.

    richiamato come possibile qualificazione alternativa in caso di mera istigazione alla corruzione

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato per la nozione di connessione tra reati ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni

Massime di principio

  • Quando il giudice cautelare riqualifica il fatto da un reato per il quale le intercettazioni erano legittimamente autorizzabili a un reato che non rientra nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p., deve verificare prima se l'autorizzazione originaria fosse sorretta da una base indiziaria seria, concreta e coerente con quella diversa qualificazione.
  • La legittimità delle intercettazioni va apprezzata al momento in cui sono richieste e autorizzate; non è consentito un controllo meramente postumo fondato sulle risultanze successive, se ciò finisce per sanare una originaria elusione dei limiti di legge.
  • Il traffico di influenze illecite presuppone che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio resti fuori dall'accordo illecito; se invece il soggetto qualificato aderisce all'accordo o viene direttamente coinvolto, può configurarsi la corruzione o altra fattispecie corruttiva, non il traffico di influenze.
  • In sede cautelare, il giudice deve distinguere tra la base indiziaria necessaria per autorizzare le intercettazioni e il diverso standard della gravità indiziaria richiesto per applicare la misura; tuttavia, la diversa qualificazione non può essere usata per utilizzare captazioni disposte in violazione dei limiti legali.
  • Se una misura cautelare è fondata su intercettazioni, il giudice deve motivare specificamente sulle ragioni per cui quelle captazioni siano utilizzabili rispetto al reato effettivamente contestato e sui passaggi logici che giustificano la diversa ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniEsigenze cautelariTraffico di influenze illecite
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati contro la PA
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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