Cassazione Penale, Sentenza n. 24063/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguarda un'indagine per presunti accordi illeciti collegati a una gara pubblica per servizi ausiliari presso un'A.S.P., nella quale l'indagato, amministratore di una società privata, sarebbe stato indicato come destinatario di un promesso subappalto in cambio del proprio ruolo nell'ambito di un canale di influenza con altri soggetti coinvolti. Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta cautelare formulata nei suoi confronti in relazione alla corruzione ex art. 319 c.p., riqualificando però i fatti come traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p.; il tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, ha invece applicato nei suoi confronti una misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche per un anno. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni, perché autorizzate per fatti di corruzione/turbativa mentre il quadro reale sarebbe stato sin dall'origine riconducibile solo al traffico di influenze, reato non intercettabile per i limiti dell'art. 266 c.p.p.; 2) il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione quanto a una conversazione del 17 settembre 2024, ritenuta dal tribunale inesistente negli atti; 3) l'erronea applicazione dell'art. 346-bis c.p. per mancanza di una vera 'utilità economica', poiché il subappalto sarebbe stato in concreto non conveniente per la società; 4) la carenza di motivazione sulla durata massima di un anno della misura interdittiva ex art. 308 c.p.p. I motivi aggiunti insistevano sull'inutilizzabilità delle captazioni e sulla pretesa estraneità dell'indagato al pactum sceleris.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., per un nuovo giudizio. Secondo la Cassazione, il giudice cautelare, avendo riqualificato i fatti come traffico di influenze illecite, avrebbe dovuto preliminarmente verificare se le intercettazioni poste a fondamento della misura fossero state legittimamente autorizzate sulla base di una base indiziaria seria e coerente rispetto all'originaria ipotesi di corruzione, oppure se la diversa qualificazione avesse finito per eludere i limiti legali di ammissibilità delle intercettazioni. Tale controllo non era stato compiuto. Sono state quindi assorbite le ulteriori censure. La Corte ha enunciato il principio secondo cui, quando intercettazioni autorizzate per un reato che ne consente l'uso vengono poi impiegate per applicare una cautela per un reato diverso e non intercettabile, il giudice di merito deve verificare in via preliminare le ragioni della diversa qualificazione e la consistenza della base indiziaria originaria.
Norme richiamate
art. 266 c.p.p.
limiti di ammissibilità delle intercettazioni
le intercettazioni sono utilizzabili solo per i reati rientranti nei limiti edittali previsti dalla norma; non possono essere legittimate ex post per un reato non intercettabile se l'originaria qualificazione era sostanzialmente errata
art. 267 c.p.p.
richiamato come norma che disciplina l'autorizzazione delle intercettazioni e i relativi presupposti
art. 271 c.p.p.
richiamato in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni illegittimamente autorizzate o acquisite
art. 270 c.p.p.
richiamato per il divieto di utilizzazione dei risultati in procedimenti o per fatti ulteriori e diversi, secondo i principi delle Sezioni Unite Cavallo
art. 273 c.p.p.
richiamato con riferimento al giudizio di gravità indiziaria per l'applicazione della misura cautelare
art. 308 c.p.p.
richiamato in tema di durata delle misure interdittive e di necessità di motivazione sulla durata massima applicata
art. 309 c.p.p.
indica il giudice competente per il rinvio dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare
art. 319 c.p.
originaria ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, poi esclusa dal giudice cautelare
art. 346-bis c.p.
fattispecie ritenuta in sede cautelare; per la Corte si tratta di reato non automaticamente utilizzabile come base per intercettazioni se la diversa qualificazione non sia sorretta da presupposti originari adeguati
art. 353 c.p.
menzionato come ulteriore reato oggetto di iniziale contestazione ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
richiamato nei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p.
evocato nel ricorso per sostenere che il traffico di influenze non consente l'intercettazione nei termini dedotti
art. 318 c.p.
richiamato nel distinguere il traffico di influenze dalla corruzione propria o impropria
art. 319-ter c.p.
richiamato nel chiarire l'ambito di esclusione del traffico di influenze
art. 322 c.p.
richiamato come possibile qualificazione alternativa in caso di mera istigazione alla corruzione
art. 12 c.p.p.
richiamato per la nozione di connessione tra reati ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare riqualifica il fatto da un reato per il quale le intercettazioni erano legittimamente autorizzabili a un reato che non rientra nei limiti di ammissibilità dell'art. 266 c.p.p., deve verificare prima se l'autorizzazione originaria fosse sorretta da una base indiziaria seria, concreta e coerente con quella diversa qualificazione.
- La legittimità delle intercettazioni va apprezzata al momento in cui sono richieste e autorizzate; non è consentito un controllo meramente postumo fondato sulle risultanze successive, se ciò finisce per sanare una originaria elusione dei limiti di legge.
- Il traffico di influenze illecite presuppone che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio resti fuori dall'accordo illecito; se invece il soggetto qualificato aderisce all'accordo o viene direttamente coinvolto, può configurarsi la corruzione o altra fattispecie corruttiva, non il traffico di influenze.
- In sede cautelare, il giudice deve distinguere tra la base indiziaria necessaria per autorizzare le intercettazioni e il diverso standard della gravità indiziaria richiesto per applicare la misura; tuttavia, la diversa qualificazione non può essere usata per utilizzare captazioni disposte in violazione dei limiti legali.
- Se una misura cautelare è fondata su intercettazioni, il giudice deve motivare specificamente sulle ragioni per cui quelle captazioni siano utilizzabili rispetto al reato effettivamente contestato e sui passaggi logici che giustificano la diversa ricostruzione del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 23988/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24015/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24016/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24017/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24018/2026 del 30/06/2026
- Sentenza penale · 30 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24020/2026 del 30/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →