Sentenza n. 1771/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella determinazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti alla Polizia di Stato e alla Polizia Penitenziaria, erano stati collocati a riposo su domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Chiedevano l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, con conseguente rideterminazione del TFS e pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dalla legge n. 232/1990, nonché eccesso di potere per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione. L'INPS chiedeva il rigetto e opponeva preliminarmente la decadenza dal beneficio per inosservanza del termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di decadenza, ritenendo che il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non abbia natura decadenziale in assenza di un'espressa previsione normativa. In chiave sistematica, il termine costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda; qualificarlo come perentorio determinerebbe inoltre un'irragionevole disparità di trattamento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS si applica a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, che cessino dal servizio su domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda il beneficio ai fini pensionistici e non esclude il riconoscimento degli scatti ai fini della liquidazione del TFS. L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente disciplina limitativa dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987. L'INPS è competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, anche se si avvale dei dati formati dall'amministrazione di provenienza. L'INPS è stato quindi condannato a rideterminare e corrispondere il TFS includendo i sei scatti, con interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo. È stata invece respinta la domanda di rivalutazione monetaria, esclusa dalle norme richiamate. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ... sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ... Le disposizioni ... si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione attribuisce il beneficio dei sei scatti anche a chi cessa dal servizio su domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine per presentare la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
La norma conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare, nel quadro dell'estensione del beneficio a tutte le forze di polizia.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
I sei aumenti periodici ... sono attribuiti ... all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda ... Gli aumenti periodici ... sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La disciplina riguarda il beneficio ai fini pensionistici e non è applicabile per escludere il beneficio dei sei scatti nella liquidazione del TFS.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati ... legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10
L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, in assenza di un'espressa previsione ripristinatoria.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, secondo il giudice, la spettanza della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di rideterminazione del TFS.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute, restando dovuti gli interessi di legge.
Massime di principio
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale in assenza di un'espressa qualificazione normativa; esso costituisce un onere funzionale alla decorrenza del pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS spetta anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo su domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, in quanto disciplina il beneficio degli aumenti periodici ai fini pensionistici e contributivi, non esclude l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS.
- L'abrogazione di una norma abrogatrice non determina la reviviscenza della disciplina anteriormente abrogata, salvo espressa previsione legislativa; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ripristina la formulazione previgente dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
- L'INPS è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS e non può sottrarsi alla rideterminazione del trattamento invocando la mancata comunicazione del beneficio da parte dell'amministrazione di provenienza.
- Sulle somme dovute per la rideterminazione del TFS spettano gli interessi di legge dalla maturazione del diritto al saldo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria nei casi disciplinati dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
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