Ordinanza n. 134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n.-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento concernente l'impiego del dipendente nell'ufficio di appartenenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda un atto giustificato dalle specifiche esigenze di impiego della peculiare professionalità del dipendente presso l'ufficio di appartenenza. L'appellante aveva prospettato, in senso contrario, la possibilità di un futuro trasferimento di un'altra unità dal medesimo ufficio, conseguente all'eventuale conseguimento da parte di tale collega di una nuova qualifica, sostenendo che ciò avrebbe determinato una futura carenza di organico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il provvedimento risultava sorretto da adeguata motivazione, riferita alle specifiche esigenze di impiego della peculiare professionalità del dipendente nell'ufficio di appartenenza. Il Collegio ha inoltre escluso che potessero assumere rilievo, ai fini cautelari, considerazioni fondate su eventi meramente eventuali e futuri, quali il possibile trasferimento di un'altra unità e la conseguente ipotetica carenza di organico. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura dell'interesse fatto valere dall'appellante.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare i soggetti tutelati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento concernente l'impiego di un dipendente pubblico non può essere accordata quando l'atto sia sorretto da adeguata motivazione riferita alle specifiche esigenze organizzative e all'utilizzo di una peculiare professionalità presso l'ufficio di appartenenza.
- Ai fini della tutela cautelare non assumono rilievo decisivo prospettazioni basate su eventi futuri e meramente eventuali, quali il possibile trasferimento di altra unità e l'ipotetica conseguente carenza di organico.
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